LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16920/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia – Milano n. 178/42, pronunciata il 13 novembre 2013 e depositata il 20 dicembre 2013, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. Il contribuente, commercialista libero-professionista, veniva attinto da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002 con cui l’Ufficio ne aveva rideterminato il reddito da attività lavorativa libero-professionale, previo disconoscimento di una perdita per Euro 22.045,00 e rettifica in aumento del reddito ad Euro 97.266,00. Tra i vari rilievi mossi, in particolare, l’Ufficio disconosceva la detassazione del reddito operata ai sensi della L. n. 383 del 2001 (cd. Tremonti-bis).
2. I due gradi di merito erano favorevoli al contribuente sull’assunto che l’immobile oggetto dell’invocata agevolazione doveva considerarsi bene strumentale per natura, indipendentemente dalla trasformazione degli spazi esistenti. Trattavasi invero di immobile acquistato per essere destinato a studio professionale, accatastato come magazzino che non poteva essere considerato strumentale all’attività del contribuente, seppure poi a quella destinato.
3.Insorge con ricorso l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi, mentre rimane intimato il contribuente.
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo la difesa erariale prospetta la violazione della L. n. 383 del 2001, art. 4 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Segnatamente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione in esame anche all’immobile del contribuente, strumentale solo per destinazione, peraltro ottenuta senza alcuna modifica degli spazi (c.d. variazione d’uso funzionale). L’applicabilità della norma in commento non potrebbe invero prescindere dalla natura dell’immobile, pena una sua indebita interpretazione estensiva.
Il motivo è fondato.
1.1 Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “la portata selettiva dell’agevolazione, circoscritta dalla L. n. 383 del 2001, citato comma 4 per le società immobiliari solo ai beni strumentali per natura, anche per il possibile rinvio definitorio all’art. 40, comma 2, TUIR ratione temporis vigente, rimanda ad una nozione di esclusivo riguardo agli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere impiegati direttamente dal contribuente nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, sì da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale, nel quale sono inseriti (Cass. n. 1225/2011). E’ vero poi che in tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40 gli immobili appartenenti ad imprese commerciali gestite da società di capitali costituiscono beni strumentali, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione, ma solo se per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, restando altrimenti assoggettati al regime proprio delle fonti di reddito (nella specie, fondiario) ed in ogni caso incombe al contribuente che intenda far valere la natura strumentale dell’immobile l’onere di fornire la prova della sua destinazione esclusiva all’utilizzazione nell’attività propria dell’impresa (Cass. 25609/2006)” (Cfr, Cass., V, n. 33522/2018).
2. Nel caso in commento la CTR ha erroneamente apprezzato la destinazione dell’immobile strumentale ad uso ufficio per lo svolgimento dell’attività professionale, quantomeno per l’anno oggetto d’imposta (2002), laddove essa avrebbe dovuto recedere innanzi alla prevalente natura del bene immobile.
Il motivo è dunque fondato.
3.Con il secondo motivo di ricorso l’Avvocatura dello stato denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 5.
3.1 In buona sostanza la sentenza impugnata sarebbe censurabile giacché, anche a voler annoverare gli immobili strumentali per destinazione tra quello soggetti alla detrazione, la CTR avrebbe errato per aver dato per acquisita la destinazione effettiva dell’immobile come studio professionale del contribuente, per vero sconfessata dalla documentazione in atti. In particolare, il patrono erariale lamenta, da un lato, l’omesso esame di alcune fatture di acquisto di beni strumentali, nelle quali il luogo di esercizio dell’attività professionale veniva indicato veniva indicato in un immobile diverso da quello oggetto di detrazione; dall’altro l’omessa compilazione degli studi di settore per l’anno d’imposta oggetto dell’atto impositivo; infine, la circostanza che l’immobile in contestazione (già allibrato come magazzino) fosse destinato, secondo l’anagrafe tributaria, ad abitazione principale del contribuente, giacché l’attività professionale era svolta presso un altro e diverso immobile, rispondente ad altro indirizzo, così come anche comunicato dal contribuente all’Ordine di appartenenza.
4. Il secondo motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo, per cui il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, mentre resta assorbito il secondo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021