LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – M. –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7331/2015 proposto da:
C.G., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. prof. Eugenio Romanelli Grimaldi con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Nicola Bultrini in Roma alla via Germanico n. 107;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina n. 5128/40/14 depositata in data 13/08/2014;
n. 5129/40/14 depositata in data 13/08/2014; n. 5130/40/14 depositata in data 13/08/2014; n. 5131/40/2014 depositata in data 13/08/2014, tutte non notificate;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio e riconvocato il Collegio il 21/06/2021.
RILEVATO
che:
con le sentenze impugnate la CTR laziale accoglieva gli appelli dell’Ufficio e quindi dichiarava la legittimità degli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA riguardanti le annualità dal 2004 al 2007;
ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– vanno in primo luogo esaminate e disattese le prime due eccezioni di inammissibilità svolte in controricorso riguardo il primo motivo di ricorso; le stesse sono infondate;
– il motivo infatti è autosufficiente in quanto identifica con sufficiente precisione la statuizione della sentenza gravata che sottopone a censura; inoltre lo stesso contiene in sostanza un’unica ragione di gravame, adeguatamente esplicata onde renderne percepibile alla Corte il contenuto impugnatorio; può quindi procedersi all’esame del motivo stesso di ricorso;
– con tal primo motivo si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 la violazione e falsa applicazione in relazione agli artt. 24 e 53 Cost. per avere la CTR, a fronte dell’accertamento induttivo adottato dall’Ufficio, non tenuto conto nella determinazione dei tributi dovuti dei costi sostenuti per gli emolumenti non dichiarati corrisposti ai lavoratori irregolarmente in forza all’impresa;
– va preliminarmente osservato che, come rilevato in controricorso, il mezzo in esame muove dal presupposto che la tipologia di accertamento utilizzato dall’Ufficio sia quella induttiva; il che non è come si evince dalle sentenze impugnate che hanno tutte accertato come si trattasse, nella specie, di accertamento di tipo analitico – induttivo (pag. 6 penultimo periodo delle singole pronunce); nondimeno, il motivo è comunque fondato;
– infatti, ritiene questa Corte che sia in caso di accertamento induttivo c.d. “puro” sia in caso di accertamento analitico-induttivo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017; Cass. Sez. 6 -.5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021) i costi sostenuti assumono sempre rilevanza in quanto componenti negativi del reddito; diversamente il contribuente subirebbe l’imposizione tributaria “al lordo” di essi, conseguentemente risultando disatteso il principio di cui all’art. 53 Cost.;
– in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve per vero riconoscere quindi una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario;
– nel ritenere allora che “la scoperta dei costi relativi al pagamento di lavoratori in nero, preclude ogni possibilità di recuperarli a deduzione” la CTR ha effettivamente commesso errore di diritto; di qui l’accoglimento del motivo in parola;
– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la CTR ritenuto erroneamente che il contribuente non sia riuscito a fornire prova sufficiente a “scagionarlo” degli addebiti;
– il motivo è inammissibile;
– esso infatti, come correttamente eccepito in controricorso, tende a una rivalutazione del meritus causae, operazione non consentita al Giudice della Legittimità;
– il terzo motivo deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 41 bis per avere l’Agenzia delle Entrate emesso – sulla scorta del PVC – avvisi di accertamento con i quali si contestano addebiti mai rilevati, ma solo presunti dall’organo accertatore;
– il motivo è inammissibile per più di ragioni;
– in primo luogo, esso dirige le sue doglianze direttamente contro gli avvisi di accertamento, ed è quindi fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale non si confronta minimamente;
– secondariamente, lo stesso difetta anche di autosufficienza;
– come questa Corte richiede nella sua costante giurisprudenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8312 del 04/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 16010 del 29/07/2015; Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 28570 del 06/11/2019) in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri (come qui pare) la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso;
– come è noto, l’avviso di accertamento non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso;
– ne deriva che ove oggetto della censura sia, come in questo caso, il suo difetto di motivazione, per il tramite della censura della statuizione della CTR che l’abbia ritenuta legittima, è necessario che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito;
– ciò è essenziale al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo;
– nel presente caso, detta trascrizione della motivazione dell’avviso di accertamento non è presente in ricorso, né l’atto impositivo in parola risulta qui depositato nel presente giudizio di Legittimità; di qui l’inammissibilità del motivo;
– inoltre, come eccepito in controricorso, la questione posta dal motivo relativa al vizio di motivazione degli atti di accertamento impugnati non risulta posta nei gradi del merito, come si evince dalla sentenza della CTR qui impugnata, né parte ricorrente trascrive alcun atto dei gradi precedenti dai quali possa evincersi la sua tempestiva proposizione in tali sedi;
– conseguentemente la stessa risulta proposta per la prima volta di fronte a questa Corte e in quanto nuova va quindi dichiarata comunque inammissibile;
– per le sopra esposte ragioni, il primo motivo di ricorso è accolto; nel resto l’impugnazione è rigettata;
– la sentenza è quindi cassata limitatamente al motivo oggetto di accoglimento con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021