Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35131 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 608 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Spa GE.INVEST, in persona del rappresentante p.t., con sede in Vimercate, via Vittorio Emanuele n. 63 presso Dott. Marco Facchin Assi;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 2 luglio 2013, n. 109/38/13;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.

FATTI DI CAUSA

L’Amministrazione finanziaria inviava il 6 luglio 2009 alla contribuente una comunicazione di irregolarità in relazione alla dichiarazione modello Unico 2007, in funzione del recupero a tassazione dell’IVA indicata, constando nella dichiarazione medesima l’opzione per l’adeguamento agli Studi di settore.

La società non regolarizzava la propria posizione.

L’Amministrazione notificava alla contribuente cartella di pagamento.

Nel successivo ricorso l’Aurora s.a.s. chiedeva l’annullamento della cartella impugnata, sostenendo di avere compilato la casella dell’adeguamento agli studi di settore per mero errore materiale.

La CTP di Torino accoglieva il ricorso.

La CTR del Piemonte respingeva l’appello erariale.

Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia adduce la violazione del D.P.R. n. 195 del 1999, art. 2, dell’art. 1428 c.c. e dell’art. 1431 c.c., avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto la natura “non negoziale” dell’esercizio della facoltà di adeguarsi in dichiarazione agli Studi di settore, conseguentemente trascurando l’applicabilità della disciplina codicistica in punto di errore e l’esigenza di valorizzare il requisito della riconoscibilità di quest’ultimo.

Con il secondo motivo di ricorso, viene contestato, a tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la CTR dato risalto alla circostanza del mancato adeguamento, da parte dei soci, dei rispettivi imponibili agli studi di settore, ancorché si trattasse di circostanza non pertinente, in quanto estranea alla dichiarazione.

Il primo motivo è fondato.

La CTR ha premesso l’emendabilità degli errori in dichiarazione, sul presupposto della natura di mera esternazione di scienza e di giudizio di quest’ultima; ha, inoltre, apoditticamente ritenuto “verosimile la tesi dell’errore materiale e la non volontà di adeguare il reddito d’impresa e il volume d’affari IVA agli studi di settore”, additando la “circostanza che i soci non abbiano operato tale scelta”.

In realtà, questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che la dichiarazione del contribuente – esplicata barrando l’apposita casella in dichiarazione – di volersi adeguare allo studio di settore è da considerarsi quale atto negoziale (incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare) e, in quanto tale, è sottratta al principio della emendabilità degli errori della dichiarazione, rimanendo assoggettata alla disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 c.c. e ss., estesa dall’art. 1324 c.c. in quanto compatibile agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 18180 del 2015).

Invero, sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e come tali possano essere emendate dal contribuente in presenza di errori che lo espongano al pagamento di tributi maggiori, tuttavia, qualora la legge subordini – come nella specie – la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e come tali inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale), salvo che il contribuente dimostri che lo stesso fosse conosciuto o conoscibile da parte dell’Amministrazione (Cass. n. 1427 del 2013).

In definitiva, ancorché il contribuente possa sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (così Cass., Sez. Un. 13378 del 2016; v. con specifico riferimento alla emendabilità degli errori contenuti nella dichiarazione resa ai fini IVA Cass. n. 20119 del 2018), tuttavia, l’applicazione del principio della emendabilità della dichiarazione va circoscritta al caso in cui l’errore, allegato, specificato e provato, riguardi il contenuto “proprio” della dichiarazione, dovendo, per contro, escludersi nel caso in cui investa la manifestazione di volontà, avente natura negoziale, implicita nell’esercizio di un’opzione offerta dal legislatore (cfr. Cass. n. 7294 del 2012).

Pertanto, poiché vi è stato un dedotto errore nell’indicazione dell’opzione di volersi uniformare agli studi di settore, frutto evidentemente di una precisa scelta manifestata dalla compilazione di una voce specifica del modello di dichiarazione fiscale, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare, nel contestare l’atto impositivo notificatogli dalla Amministrazione finanziaria, l’errore commesso nella propria dichiarazione. In particolare, il contribuente avrebbe dovuto chiarire in che cosa era consistito l’errore intervenuto con la dichiarazione; lo stesso invece si è invece limitato ad affermare genericamente di esservi incorso.

All’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, consegue la cassazione della sentenza impugnata. La causa va rimessa per un nuovo esame alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie, cassa e rinvia.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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