LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8799 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Di Mario, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Giosue’
Carducci, n. 4;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 13 febbraio 2014, n. 870/6/14;
sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.
FATTI DI CAUSA
In esito ad una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della cessata Rambo Racing s.r.l., l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Rieti, notificava a B.F., già rappresentante legale della società, due avvisi di accertamento, con i quali recuperava importi dovuti per imposte sui redditi, Iva e Irap., comminando, altresì, sanzioni.
La CTP di Rieti, previa riunione dei ricorsi avanzati verso i due atti impositivi, li respingeva.
La CTR del Lazio rigettava il successivo appello del contribuente.
Quest’ultimo affida ad un solo motivo il proprio ricorso per cassazione. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura viene contestata la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e delle “norme sanzionatorie di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997”, per avere la CTR omesso di rilevare “l’assoluta estraneità del sig. B. alle contestazioni mosse negli avvisi di accertamento”.
Il motivo è inammissibile.
Le critiche articolate dalla difesa del ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità. Esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi.
La CTR ha valorizzato il mancato passaggio di consegne, avuto riguardo, alle scritture sociali e contabili fra il B. e tale Tompa Jacqueline Anca, sia in virtù dell’assenza di qualsiasi documento che lo attestasse, sia sulla scorta di quanto dalla predetta affermato. Il giudice a quo ha, poi, messo in apice la circostanza dell’avvenuta sottoscrizione da parte del B. delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2003 e 2004 e dell’avvenuta presentazione a sue cure di quella relativa a quest’ultima annualità, ancorché formalmente egli fosse cessato dalla carica 11 marzo 2005.
A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente, da un lato denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 dall’altro svolge una eccentrica contestazione tesa – testualmente – a “confutare il ruolo di amministratore di fatto che gli è stato ingiustamente imputato”, in tal guisa astenendosi dall’esaminare il contenuto precettivo delle anzidette disposizioni e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare il contrasto fra queste ultime e il precetto normativo.
In definitiva, il B., pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge, travalica all’evidenza i limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, finendo per sollecitare a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale), sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così orientando l’intrapreso giudizio di cassazione verso un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La pretesa di ridiscutere il contenuto di fatti storici e vicende processuali onde ottenerne una ricostruzione alterativa, più consona ai propri desiderata è palesemente inammissibile (v. Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019; Cass. n. 25332 del 2014; Cass. n. 6519 del 2019).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; raddoppio del contributo.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021