LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16929/2017 R.G. proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia s.p.a.) agente della riscossione per la provincia di Agrigento, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in Roma via Tusculana 1178 presso lo studio dell’avv. Nelide Caci, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Francesco Panico del Foro di Agrigento;
– ricorrente –
contro
D.A., nato il 27 luglio 1961 a Villarosa (EN) elettivamente domiciliato in Roma via Giovanni Paisiello 15 presso lo studio dell’avv. Pietro Davide Sarti, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Antonuccio del Foro di Siracusa;
– controricorrente –
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DELLA SICILIA; depositata il 10/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Cons. Rel. Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
CHE:
D.A. ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza della CTP di Agrigento del 1 settembre 2014. La CTR adita ha rilevato che dalla sentenza, ritualmente prodotta e passata in giudicato, si desume che si tratta di intimazioni di pagamento annullate e che ciò travolge anche le relative cartelle; osserva che poiché il giudicato copre il dedotto e deducibile la pronuncia di accoglimento passata in giudicato comporta non solo il venire meno della ingiunzione ma anche delle cartelle e iscrizioni a ruolo.
La CTIP ha pertanto ordinato a Riscossione Sicilia di eseguire la formalità di cancellazione nonché la restituzione delle somme già pagate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia affidandosi a un motivo.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 15 luglio 2021. Il controricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO
CHE:
1.- Con l’unico motivo del ricorso si lamenta l’error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per inosservanza e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70.
La parte deduce che la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi solo sugli atti di intimazione di pagamento annullati e non anche sulle cartelle presupposte e che nel giudizio di ottemperanza non è consentito alle parti richiedere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire.
Il motivo è infondato.
La CTR si è attenuta al consolidato principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019).
La CTR ha correttamente richiamato il principio ed ha quindi interpretato l’estensione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’esecuzione, rilevando che in questo caso dall’accoglimento del ricorso discende non solo l’annullamento delle intimazioni, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria delle stesse e cioè le relative cartelle ed iscrizioni a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente gli avvisi di intimazione. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e il contribuente ben può impugnare anche solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (Cass. 1144/2018).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Antonuccio che ne ha fatto richiesta in memoria.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00, per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge, spese distratte in favore dell’avv. Antonuccio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021