LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. RG. 16073/2014 proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
AIMERI S.p.A., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B presso lo studio dell’Avv. Andrea Costa e rappresentata e difesa dall’Avv. Gianrocco Ferraro per procura in calce al ricorso.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 113/49/2013 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 ottobre 2013.
Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte della AIMERI S.p.A., in liquidazione, di avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP degli anni di imposta 2005 e 2006, l’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti della Società (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ne aveva rigettato l’appello avverso la prima decisione di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente;
disposta la trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., in camera di consiglio, questa Corte, con ordinanza del 20.12.2018, disponeva la sospensione del giudizio a seguito di istanza della Società ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10;
successivamente l’Agenzia delle entrate depositava istanza, allegando comunicazione di regolarità della definizione agevolata, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
CONSIDERATO
CHE:
va dichiarata l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere alla luce della documentazione versata in atti dalla contribuente, comprovante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e per l’analoga richiesta avanzata dall’Agenzia delle entrate a seguito di comunicazione di regolarità da parte della competente Direzione provinciale;
le spese restano a carico di chi le ha anticipate;
attesa la soluzione della controversia, per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti processuali per porre a carico della ricorrente, Amministrazione dello Stato, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021