LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23239-2020 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, al viale ERITREA n. 91, presso lo studio dell’avvocato CARLO POLIDORI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO ROSANOVA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE S.p.a., COMUNE di SALERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2763/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 13/12/2019.
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
P.P. ricorre, con un unico motivo di ricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 2763 del 13/12/2019, che, in causa di opposizione all’esecuzione in grado di appello, tra il P. da un lato e il Comune di Salerno e l’Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. dall’altro, ha rigettato l’impugnazione e dichiarato irripetibili le spese di lite.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie.
Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto esso è stato proposto fuori termine, non applicandosi alle cause di opposizione all’esecuzione (così a controversia venne in primi grado qualificata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e nella stessa guida deve ritenersi sia stata qualificata dal Tribunale) la sospensione feriale dei termini, e pur computandosi la sospensione dovuta all’emergenza per la pandemia da COVID 19, e segnatamente la sospensione disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendo la sentenza impugnata stata notificata (come affermato dallo stesso P. alla pag. 2 del ricorso), veniva a scadere domenica 16 agosto e, quindi, in forza della proroga di legge, di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4, il successivo lunedì 17/08/2020, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato nel settembre di detto anno (e precisamente nei giorni 7 e 8 settembre del 2020) e, pertanto fuori termine, con conseguente radicarsi di inammissibilità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione di controparte alcuna.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021