LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12244-2019 proposto da:
FABER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Fabriano, via Cialdini n. 42, presso il proprio difensore avv. MARIA DADEA;
– ricorrente –
contro
Avv. V.L., elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC (lucavaccaroavvocatinapoli.legalmail.it), difeso da se stesso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1438/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 V.L. convenne dinanzi al Giudice di pace di Napoli la società Faber s.p.a., deducendo di aver acquistato una cappa per cucine prodotta dalla società convenuta e che tale prodotto non funzionava correttamente.
Chiese su questi presupposti la condanna della convenuta al risarcimento del danno “da inadempimento contrattuale”.
2. Il Giudice di pace con sentenza 7 giugno 2014, accertato che in corso di causa la Faber aveva provveduto alla “sostituzione-riparazione” (così si esprime la sentenza d’appello) della cappa, dichiarò cessata la materia del contendere e condannò la Faber alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore, quantificate in Euro 650.
3. Propose appello la Faber proponendo i seguenti motivi:
1) il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’atto di citazione; l’atto di citazione, infatti, ad avviso della Faber si sarebbe dovuto dichiarare nullo perché l’attore aveva domandato la condanna per inadempimento contrattuale di un soggetto al quale non era legato da alcun vincolo contrattuale; perché aveva domandato il risarcimento di un danno inesistente; perché non era configurabile alcuna ipotesi di responsabilità del produttore; perché nel caso di non conformità del bene acquistato a quello promesso, il consumatore-acquirente ha azione nei confronti del venditore, ma non del produttore;
2) il Giudice di pace non aveva provveduto sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Faber, nei confronti della quale l’acquirente della cappa non aveva azione diretta;
3) la Faber si era prontamente attivata per rimuovere il vizio della cappa (dovuto ad un trasformatore elettrico), e il ritardo di circa un mese nell’esecuzione dell’intervento era dovuto all’irreperibilità o indisponibilità dell’attore, il quale aveva anche provveduto ad iscrivere la presente causa a ruolo in primo grado nonostante la Faber avesse già inviato presso di lui un tecnico che aveva avviato a soluzione il problema;
4) il giudice di pace aveva omesso di motivare in merito alla domanda formulata dalla Faber ex art. 96 c.p.c.;
5) il giudice di pace aveva erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, in base ad una richiesta formulata soltanto dall’attore, laddove la società convenuta aveva insistito affinché fosse rigettata la domanda nel merito, condannando l’attore alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c.;
6) il giudice di pace aveva errato nel liquidare le spese poste a carico della Faber, violando i parametri forensi.
4. Con sentenza 7 febbraio 2019 n. 1438 il Tribunale di Napoli dichiarò inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 339 c.p.c.. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza la Faber, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Resiste con controricorso V.L..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la società ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto la causa sottoposta al suo esame di valore inferiore a 1.100 Euro. Il valore della causa si sarebbe invece dovuto ritenere superiore, perché alla domanda di risarcimento del danno formulata dall’attore (di valore pari ad Euro 1.000) si sarebbero dovuti cumulare gli interessi e la rivalutazione.
1.1. Il motivo è inammissibile, dal momento che il ricorrente, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non spiega in che modo ed attraverso quali calcoli il danno da mora, se computato, nel caso di specie avrebbe fatto lievitare il valore della causa oltre la soglia dell’equità necessaria.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 339 c.p.c..
Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’appello non prospettasse alcun motivo concernente la violazione di norme sul procedimento o dei principi regolatori della materia.
2.1. Il motivo è fondato.
La società appellante, infatti, tra gli altri motivi d’appello aveva dedotto:
-) il mancato rilievo della nullità della citazione;
-) il vizio di omessa pronuncia;
-) l’erroneità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sul presupposto che essa convenuta si era opposta a tale dichiarazione ed aveva domandato accertarsi nel merito l’infondatezza della domanda;
-) il mancato rilievo del difetto di legittimazione passiva;
-) la violazione di legge nella regolazione delle spese di lite.
Tutte le suddette questioni costituiscono altrettante denunce di violazione di nome sul procedimento, sulle quali pertanto era consentito l’appello, e sulle quali il Tribunale avrebbe dovuto decidere.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
PQM
(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro Magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021