Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35150 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9233-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA C.

NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato DILETTA BOCCHINI, rappresentato e difeso dagli avvocati CONCETTA BOSCO, FERDINANDO BOSCO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 171/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento n. ***** con cui l’agenzia delle entrate rettificava per gli anni 2004 e 2005 i ricavi dichiarati per la attività svolta di “Servizio dei saloni di parrucchiere ” da P.A., rimodulando la pretesa fiscale.

Avverso tali atti di accertamento erano proposti distinti ricorsi, ed in sede di appello la Ctr di Napoli sez. distaccata di Salerno, annullava gli avvisi di accertamento in quanto emessi in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non essendo stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia Delle Entrate affidandosi ad un solo motivo così sintetizzabile:

Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3;

Depositava controricorso il contribuente senza allegare la cartolina di ricevimento, poi illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va evidenziato, in applicazione delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata, ma la parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell’esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, deve riattivare, in un tempo ragionevole, la sua rinnovazione per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, svolgendo con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Pertanto, non essendo stata depositato l’avviso di ricevimento e neppure riattivato il processo notificatorio, deve ritenersi inammissibile il controricorso.

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente assume che nel caso il pv non era riferito ad operazioni di verifica di violazioni fiscali ma solo ad acquisire documentazione e quindi non trovava applicazione la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Il motivo è infondato.

Pacificamente per giurisprudenza consolidata (ex plurimis ord. n. 3060/18 e sen. 7843de1 20155), va ribadito che “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7”.

In definitiva, la regola in base alla quale l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, si applica anche nel caso di accessi finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perché la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non prevede alcuna distinzione in ordine ai motivi dell’accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve per acquisizione di dati, si verifica l’intromissione autoritativa dell’amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato art. 12. Nulla per le spese.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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