Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35151 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24865-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEIAJO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CHIAPPINI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA BODRITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 687/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

CONSIDERATO

che:

1. Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata emerge che l’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti della società “Chiappini srl in liquidazione”, avviso di accertamento con cui individuava, a seguito di interpretazione di un sistema di contabilità informatica parallela, maggiori ricavi da cui scaturiva una maggiore pretesa fiscale in relazione all’anno 2003.

2. La società impugnava con ricorso, detto accertamento, facendo leva su quanto emerso in sede penale.

3. La CTP di La Spezia, alla luce della ctu svolta in sede penale, annullava l’avviso di accertamento per quanto riguardava la determinazione dei ricavi in base a ipotizzata contabilità parallela, mentre i rilievi analitici erano confermati.

Tale sentenza era confermata in sede di gravame dalla Ctr di Genova che respingeva sia l’appello dell’agenzia che l’appello incidentale del contribuente. Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo cui la società contribuente risponde con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame di fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, identificato nella correttezza del metodo usato dalla CTU, che avrebbe dovuto verificare se le registrazioni informatiche fossero state o meno fatturate e non se le fatture cartacee fossero state registrate nei sistemi informatici.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza, infatti, non investe un fatto ma il metodo di valutazione – di cui si contesta la correttezza – utilizzato dal CTU che si assume non condivisibile.

Il profilo, peraltro, è stato considerato dalla CTR, che ha esplicitamente rilevato che la CTU ha esaminato “molti fogli di prenotazione materiali” e che dalla documentazione e dai dati extrapolati ha ricavato che “i materiali acquistati” dai clienti risultano “essere stati correttamente movimentati a magazzino e fatturati”. La censura, in realtà, mira a contestare la sufficienza o l’inadeguatezza della motivazione, non possibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, e, anzi, la stessa valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, in vista di un nuovo riesame del merito, non consentito in sede di legittimità neppure nella vigenza del precedente testo della norma.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 32 mila Euro oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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