LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5744-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
ICEF INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO MARIA COGO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
ICEF INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO MARIA COGO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 15/2011 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 21/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2004, per l’anno d’imposta 2003, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l’Agente della riscossione notificò a ICEF-Iniziative Immobiliari s.r.l. una cartella di pagamento per complessivi Euro 49.638,21, comprensivi di accessori e sanzioni. La società propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che lo accolse con sentenza n. 119/31/09, annullando la cartella impugnata. Con successiva sentenza n. 15/22/11 del 21.1.2011, la C.T.R. della Lombardia rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Osservò in particolare il giudice d’appello che la cartella era da considerare nulla perché non preceduta dalla notifica dell’avviso bonario ex art. 6, comma 5, Statuto del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, che propone anche ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. Nel corso di questo giudizio di legittimità, la società ha depositato istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, e la Corte ha disposto in conformità con ordinanza del 27.11.2018. Tuttavia, la definizione agevolata è stata denegata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 18.5.2020, comunicato il 20 successivo, sicché la società ha proposto autonomo ricorso per cassazione D.L. cit., ex art. 6, comma 12, avverso detto diniego, affidato a due motivi. L’Agenzia non vi ha resistito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO D.L. n. 119 del 2018, EX ART. 6, COMMA 12, CONV. IN L. N. 136 del 2018.
1.1 – Con il primo motivo, la società denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, conv. in L. n. 136 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza della notificazione, giacché non effettuata con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, e per conseguente nullità del diniego stesso, non essendo stato portato a conoscenza di essa società, nelle forme di legge, entro il 31 luglio 2020.
1.2 – Con il secondo motivo, la società denuncia violazione, falsa ed errata interpretazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver l’Agenzia erroneamente ritenuto inapplicabile la definizione agevolata anche alle cartelle di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex 36-bis, in quanto pretesamente non aventi carattere impositivo, ma di mera riscossione.
Ricorso principale 1.3 – Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la C.T.R. dichiarato la nullità della cartella per omessa previa notifica dell’avviso nonario di cui all’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, benché il relativo motivo non fosse stato proposto dalla società nel ricorso introduttivo.
1.4 – Con il secondo motivo, l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la C.T.R. emesso una sentenza della c.d. “terza via”, non avendo pronunciato sui motivi d’appello proposti e avendo deciso la controversia senza prima sottoporre la questione alle parti.
1.5 – Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. dichiarato la nullità della cartella per omesso invio della comunicazione d’irregolarità, estendendo a tale ipotesi la sanzione espressamente prevista per il c.d. avviso bonario, regolato dall’art. 6, comma 5, Statuto del contribuente.
Ricorso incidentale condizionato 1.6 – Con il primo e il secondo motivo, la società denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la C.T.R. esaminato la propria eccezione circa l’intervenuta decadenza dell’Ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex 36-bis, essendosi proceduto all’emissione della cartella oltre il 1 ottobre 2006, nonché quella di inammissibilità dell’appello, per non essere il gravame firmato in ogni suo esemplare.
1.7 – Con il terzo motivo, la società denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la C.T.R. proceduto alla compensazione nonostante la soccombenza dell’Agenzia sia in primo che in secondo grado.
2.1 – Deve essere anzitutto esaminato il ricorso ex art. 12, comma 6, cit., avverso il diniego adottato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 18.5.2020, notificato a mezzo PEC il 20 successivo.
Il primo motivo è infondato, in quanto la notifica diretta degli atti processuali a mezzo PEC è consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, sicché non v’e’ dubbio che la condizione dettata dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, circa la necessità che il diniego della definizione venga notificato con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, può dirsi senz’altro rispettata. Quanto agli ulteriori profili sollevati dalla ricorrente, quand’anche determinassero la nullità della notifica, essi restano in ogni caso sanati ex art. 156 c.p.c. per il principio di raggiungimento dello scopo, che com’e’ noto opera ex nunc dalla proposizione dell’impugnazione dell’atto (ossia, dalla proposizione del ricorso in esame, avvenuta il 15.7.2020 e, dunque, entro il termine di decadenza per l’adozione del diniego, fissato ex lege nel 30.7.2020).
2.2 – Il secondo motivo è invece fondato.
Regolando il contrasto di giurisprudenza in atto nell’ambito di questa stessa Sezione tributaria, assai di recente le Sezioni Unite hanno affrontato il problema della condonabilità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, affermando che “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva” (così, Cass., Sez. un., n. 18298/2021).
Nella specie, non v’e’ dubbio che la cartella per cui è processo costituisca il primo atto con cui la relativa pretesa fiscale venne comunicata alla contribuente, che l’impugnò non solo per vizi propri (preteso difetto di motivazione), ma anche per questioni attinenti al merito della pretesa impositiva (essendosi invocati dapprima la decadenza dell’Amministrazione finanziaria per l’inosservanza del termine previsto dall’art. 36-bis cit., e poi anche l’adempimento degli obblighi tributari mediante la liquidazione dell’IVA di gruppo, operata dalla propria società capogruppo Veneta Mineraria s.p.a.). Ne consegue che – non emergendo dagli atti alcun elemento per ritenere che la proposizione delle contestazioni sul merito della pretesa tributaria possa ascriversi ad abuso del processo, ed in linea col superiore insegnamento, condiviso dal Collegio – non può negarsi che, nella specie, si sia al cospetto di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto un atto impositivo, come tale condonabile ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. in L. n. 136 del 2018. Ne discende, ulteriormente, l’accoglimento del mezzo in esame, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 3.
3.1 – Il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato restano conseguentemente assorbiti. Le spese del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso della società ICEF-Iniziative Immobiliari s.r.l. avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 12.5.2021 nonché, a seguito di riconvocazione telematica, il 7 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021