LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29164/2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, corso Sicilia, n. 105, presso l’avv. ANTONELLA MACALUSO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza n. 104/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
S.M. è cittadino *****.
Ha raccontato di essere fuggito dal Pakistan per evitare la rappresaglia dei ***** che lo ritenevano una spia: egli aveva consentito loro di utilizzare la propria dimora come loro covo, ma poi essi lo avevano costretto a seguirli fino al fronte, dove venivano in parte uccisi in parte catturati dalle forze regolari, cui raccontavano dell’aiuto fornito loro dal ricorrente. I soldati hanno dunque raggiunto il covo, trovandovi delle armi. La reazione dei ***** si è appuntata sul fratello, che ne è rimasto ucciso, mentre il ricorrente è fuggito per evitare la stessa sorte.
Giunto in Italia, ha chiesto di essere riconosciuto come rifugiato o di avere la protezione sussidiaria e quella umanitaria.
La Commissione Territoriale non ha creduto al suo racconto, ed ha respinto le sue richieste.
S. ha fatto ricorso all’autorità giudiziaria, ma sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno rigettato le sue domande.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto inverosimile il racconto e dunque hanno escluso che il ricorrente possa ritenersi un perseguitato, tale da poter ottenere lo status di rifugiato; hanno altresì’ escluso che in Pakistan vi siano le condizioni di un conflitto armato generalizzato tale da mettere a repentaglio l’incolumità ed i diritti dei civili dei cittadini; infine hanno ritenuto insufficiente il livello di integrazione raggiunto in Italia, data la documentazione offerta.
S. ricorre con tre motivi.
Non v’è costituzione del Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto – forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.
Comunque sia, i motivi sono egualmente inammissibili, per altre ragioni.
p..- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della Convenzione di Ginevra, nonchè della L. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 6, 7, 8.
Quanto alla richiesta di avere lo status di rifugiato il ricorrente ritiene che la corte abbia sbrigativamente ritenuto inverosimile il suo racconto, non considerando che, avendo la parte un onere della prova attenuato, la corte stessa avrebbe dovuto approfondire di sua iniziativa la vicenda personale esposta, che non poteva essere meglio narrata a cagione delle difficoltà di riferire fatti avvenuti lontano dunque difficili da provare. Ritiene altresì violato il dovere di cooperazione officiosa quanto alla valutazione della oggettiva gravità della persecuzione e dei rischi corsi.
Il motivo è inammissibile.
La corte esclude una persecuzione, in quanto esclude il fatto che la determina, non credendo al racconto del ricorrente.
Così che una censura della conclusione (non rischio di persecuzione) presuppone una censura della premessa (il racconto non è credibile).
Va premesso che entrambe le corti hanno ritenuto poco credibile il racconto del ricorrente. Va ribadito che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019).
Nella fattispecie, la corte ha motivato le ragioni della inverosimiglianza sia sotto l’aspetto soggettivo, ossia quanto alla credibilità intrinseca, che sotto quello oggettivo dei riscontri esterni.
A fronte di ciò, da un lato, il ricorrente non contraddice questo giudizio di inverosimiglianza, per altro verso non dimostra che esso è dovuto ad una oggettiva difficoltà di prova.
Si limita piuttosto ad affermare in generale la situazione propria del Pakistan come di assoluto pericolo.
p.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, ed omesso esame.
Ritiene insufficiente la valutazione, ai fini della protezione sussidiaria, della situazione del paese di origine, ed in particolare ritiene che la corte ha fatto ricorso ad una fonte di conoscenza (l’EASO) del tutto inattendibile, dichiarata tale altresì da istituzioni di paesi Europei.
Il motivo è inammissibile.
La corte di merito, come chiaramente risulta (pp. 78), ha fatto ricorso oltre che alla fonte Easo, altresì ad altre fonti di conoscenza, che sono menzionate espressamente e di cui è fornita la data di riferimento.
Il ricorrente non contesta alcunchè quanto ai contenuti dedotti da queste altre fonti.
Per il resto, il motivo, adducendo singoli episodi di violenza di terrorismo, mira ad una rivalutazione in fatto del giudizio fornito dalla corte di appello.
p.- Il terzo motivo denuncia invece violazione della L. n. 88 del 1998, artt. 2, 5, 19.
Ritiene il ricorrente che la corte abbia violato il dovere di adeguata valutazione, anche tramite comparazione, dei motivi umanitari che giustificano la concessione del permesso di soggiorno.
In particolare, pur avendo preso atto di una certa integrazione, la corte ha escluso lo stato di vulnerabilità, ritenendo che, alla luce della inverosimiglianza del racconto è da ritenersi ancora radicato il ricorrente nel paese di origine, ed ha altresì affermato che la sola integrazione non è sufficiente.
Il motivo è inammissibile.
Intanto, la censura non è specifica.
I motivi che giustificano la protezione umanitaria sono diversi, data la formula aperta utilizzata dal legislatore.
Tra questi v’è senz’altro il pericolo che il livello di integrazione raggiunta venga perduto in caso di rimpatrio, giudizio ai fini del quale è necessario comparare il livello di integrazione raggiunta con la situazione che il ricorrente troverebbe in caso di rimpatrio e ritenere costui vulnerabile ove quella situazione gli facesse perdere il godimento dei diritti che l’integrazione in Italia ha consentito.
Questa valutazione è stata compiuta dalla corte, che, con motivazione sia pure succinta, ha ritenuto non raggiunta la prova di un livello sufficiente di integrazione in Italia.
Ciò non toglie che, al di là della integrazione raggiunta in Italia, ed anche a prescindere dunque da essa, il ricorrente possa invocare altre ragioni di vulnerabilità che giustificano la protezione umanitaria, ma, nel caso presente, il ricorrente non allega alcunchè di rilevante a tal fine.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021