Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35162 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19039-2019 proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO PETROCCHI giusta procura speciale in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FIRENZE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA SANSONI e DEBORA PACINI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3524/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

K.R. assumeva di avere avuto notizia di un verbale di violazione del C.d.S. adottato dal Comune di Firenze solo in occasione della ricezione di un sollecito di pagamento effettuato per conto del Comune dalla EMO, divisione della Nivi Credit S.r.l., senza che mai fosse stato però notificato il verbale stesso.

Proponeva, pertanto, opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Firenze avverso il verbale lamentando la decadenza per la mancata notifica nei termini di legge.

Si costituiva il Comune che deduceva l’inammissibilità dell’opposizione in quanto tardiva.

Il Giudice di Pace con la sentenza n. 2255/2017 accoglieva l’opposizione ed avverso tale pronuncia proponeva appello il Comune cui resisteva l’originaria parte opponente.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3524 del 18 dicembre 2018, accoglieva l’appello e rigettava l’opposizione. Quanto alla contestazione vertente sulla validità della notifica del verbale effettuata a mezzo posta ordinaria in Germania, il Tribunale evidenziava che risultava applicabile il Reg. CE n. 1393/2007 sulle notifiche tra stati membri, e ciò sul presupposto che il verbale di accertamento della violazione di norme del CDS fosse da assimilare ad un atto giudiziario.

La possibilità di notificare a mezzo posta ordinaria è peraltro concessa ad ogni singolo interessato, avendo tale interpretazione ricevuto avallo anche dal giudice di legittimità in materia di notifiche di cartelle esattoriali.

Ne derivava che la notifica era stata correttamente eseguita per il tramite di Poste Italiane S.p.A., soggetto che risulta essere il fornitore del servizio universale.

Andava altresì escluso che l’intervento di Emo trasformasse la notifica in un atto eseguito da un soggetto privato, in quanto la detta società si era rivolta, su incarico del Comune di Firenze, a funzionari dell’ente gestore del servizio postale.

Per l’effetto il verbale era stato validamente notificato al ricorrente, sicché si palesava come tardiva l’opposizione proposta.

A ciò andava aggiunto che la violazione era stata commessa il 7 maggio del 2013, ed il verbale era stato notificato nel termine di 360 giorni, e precisamente nel novembre del 2013, palesandosi altresì infondate le censure indirizzate al quantum della sanzione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso K.N. sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie.

Il Comune di Firenze resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione del Reg. CE n. 1393/2007 e per l’effetto la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977.

Si sostiene che il Regolamento, all’art. 1, espressamente esclude dal proprio campo di applicazione la notifica di atti in materia amministrativa, così che una volta attribuita tale natura anche al verbale di accertamento della violazione delle norme del CDS, la notifica non poteva essere effettuata direttamente a mezzo posta. Trova quindi applicazione la disciplina di cui alla citata Convenzione di Strasburgo, e per l’effetto, trovava altresì applicazione la riserva espressa dalla Repubblica Federale di Germania che nella legge di ratifica della convenzione si era opposta alla possibilità di notifica di documenti a mezzo posta ordinaria.

Ne deriva che la notifica del verbale effettuata a mezzo posta ordinaria deve reputarsi affetta da radicale inesistenza.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 Reg. CE n. 1393/2007, in quanto l’art. 14 della norma de qua deve essere interpretato nel senso che la notifica diretta a mezzo posta sarebbe comunque limitata allo Stato, e non è suscettibile di estensione anche alle notifiche richieste, come nella specie, da un ente locale territoriale.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 10 Cost., comma 1, in quanto non è stato considerato che la disciplina del C.d.S. rileva solo nell’ordinamento italiano, e non può quindi derogare a norme di diritto internazionale, come appunto la citata Convenzione di Strasburgo che impone invece una diversa modalità di notificazione.

Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame dell’attività notificatoria della Nivi Credit S.r.l., trascurando che in realtà il sollecito era contenuto in una busta intestata alla detta società, che figurava a tutti gli effetti come mittente.

Ne deriva che trattandosi di una società privata, la medesima non era dotata di alcun potere di notifica.

I motivi, che per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

A tal fine rileva il principio di diritto, pronunciato peraltro nell’interesse della legge, dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 2866/2021, in base al quale l’art. 1 Reg. U.E. del 2007 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa”, sicché il verbale di accertamento di sanzione al C.d.S., in quanto atto rientrante nell’esercizio di pubblici poteri rientra, quindi, nell’ambito della materia amministrativa e, pertanto, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo – di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiché non rientrante nella materia civile o commerciale (e neppure potendosi configurare il carattere “stragiudiziale” della notifica del verbale stesso).

E’ stato altresì precisato che la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata nel nostro ordinamento con la L. 21 marzo 1983, n. 149, detta la disciplina per la notifica dei documenti in materia ammnistrativa e prevede, in via generale all’art. 11, anche la notificazione diretta a mezzo del servizio postale per tale tipo di documenti. Tuttavia, tale generale previsione non può, nell’ipotesi in esame, trovare applicazione giacché la Repubblica Federale di Germania – avvalendosi di apposita prevista riserva- ha escluso la possibilità di notifica per i detti documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti. Deve, quindi, affermarsi il principio per cui la notifica del verbale di sanzione ammnistrativa a residente in tale paese non può effettuata con notificato direttamente a mezzo del servizio postale.

La notificazione per tale tipo di atto effettuata senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta la nullità della notificazione, dovendo tale nullità, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta e, quindi, secondo la legge italiana.

Va quindi riscontrata la nullità della notifica di cui alla fattispecie in giudizio (e non già l’inesistenza) e per l’effetto la sentenza impugnata, che ha invece opinato per la validità della notifica, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche in vista della valutazione dei motivi di appello a suo tempo proposti dal Comune e non esaminati dal giudice di appello.

Il giudice del rinvio, come sopra designato provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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