LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28540-2019 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI DE AGOSTINI, 47, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VERALLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 27, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BRUNO RUGGERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO RUSSO, giusta procura in calce al controricorso;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 4149/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8751 del 20/4/2015, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da C.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale in favore di T.G. per i compensi professionali maturati in ragione dell’attività di difesa giudiziale e stragiudiziale svolta in favore dell’opponente, riducendo l’ammontare dovuto e rigettando la domanda riconvenzionale di responsabilità professionale avanzata dal C..
Avverso tale sentenza propose appello C.M., e nella resistenza dell’opposto, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4149 del 19 giugno 2019, ha rigettato l’appello.
In merito al primo motivo, con il quale si contestava la violazione delle norme in tema di mandato, nonché la violazione dell’art. 246 c.p.c., la sentenza di secondo grado escludeva che il teste O. fosse incapace a testimoniare, non ricorrendo un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che ne potesse legittimare l’intervento nel giudizio, essendo un mero interesse di fatto quello derivante dall’avere proposto un’autonoma domanda per i compensi a sua volta maturati nei confronti dell’opponente. Del pari infondate erano le critiche alla valutazione delle prove testimoniali compiuta dal Tribunale, essendo rimasta priva di conforto la tesi secondo cui in realtà l’unico difensore al quale fosse stato rilasciato il mandato difensivo era l’avv. A., e che quindi al T. fosse stata rilasciata solo la procura, in assenza di un sottostante contratto di patrocinio.
In merito al secondo motivo di appello, con il quale si contestava la quantificazione dei compensi, in primo luogo la sentenza d’appello osservava che nella specie risultava che il C. avesse nominato più difensori, e che in tal caso, a differenza di quanto invece previsto per le spese a carico del soccombente, il cliente è tenuto a compensare tutti i difensori nominati, nei limiti dell’attività difensiva svolta. Inoltre, non poteva tenersi conto del risultato ottenuto nel giudizio, al fine di determinare i compensi dovuti.
Quanto al terzo motivo che contestava la correttezza della liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, la Corte d’Appello osservava che al fine di determinare il valore della causa occorreva tenere conto non solo delle somme in concreto riconosciute all’opposto, ma anche del fatto che era stata proposta e rigettata una domanda riconvenzionale per responsabilità professionale e per lite temeraria, il che permetteva di reputare corretto lo scaglione in base al quale erano state liquidate le spese di lite.
Ritenuto assorbito il quarto motivo, che riproponeva la domanda ex art. 96 c.p.c., atteso il rigetto del primo motivo di appello, era infine rigettato anche l’ultimo motivo che contestava la mancata applicazione della prescrizione presuntiva.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C.M. sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie.
T.G. resiste con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e precisamente la circostanza che anche l’avv. O. avesse avanzato richiesta di pagamento del proprio compenso nei confronti del ricorrente.
La sentenza d’appello ha riconosciuto che il T. potesse richiedere il proprio compenso sebbene la procura fosse stata rilasciata ad altri due difensori, e tra questi all’avv. O., che aveva autonomamente agito per il pagamento del proprio compenso.
In tal modo è stata consentita un’indebita duplicazione delle richieste di pagamento per lo svolgimento delle medesime attività difensive.
Il motivo è inammissibile.
In disparte la parziale novità della questione, laddove si sostiene per la prima volta in sede di legittimità che in fatto l’avv. T. e l’avv. O. avrebbero richiesto il compenso per la medesima attività, rileva il Collegio che la sentenza gravata abbia fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui (Cass. n. 22463/2010) nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente solo in base all’opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 6, oggi trasfuso nel D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 7, e poi nel D.M. n. 127 del 2004 (conf. Cass. n. 9242/2000).
Tuttavia, è stato correttamente precisato che (Cass. n. 29822/2019) in tal caso è possibile limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l’attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato.
La censura appare quindi del tutto generica, in quanto si limita a richiamare la concorrente azione di pagamento esperita dall’altro difensore nominato, senza però in alcun modo peritarsi di riferire in relazione a quali voci si sarebbe verificata un’indebita duplicazione delle richieste di pagamento, evidenziando, ai fini che qui rilevano, che in realtà il T. avrebbe ottenuto il riconoscimento di compensi per attività in realtà non espletate, in quanto compiute da altro difensore.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, in quanto la Corte d’Appello avrebbe superato in maniera illegittima le deduzioni dell’appellante in merito alla mancata valutazione dei criteri da applicare per la determinazione dei compensi.
Anche tale motivo è inammissibile in quanto del tutto generico. In primo luogo, si rileva che già il Tribunale in sede di opposizione aveva provveduto a ridurre l’ammontare delle somme riconosciute al T. avendo quindi autonomamente riscontrato la corrispondenza delle attività di cui alla nota specifica posta a fondamento del ricorso monitorio con quelle effettivamente svolte.
Il motivo in esame risulta poi trarre l’illegittimità della liquidazione, in assenza di più puntuali indicazioni quanto ad eventuali errori commessi dai giudici di merito, per il fatto che molte delle attività interessate dalla richiesta di pagamento erano state svolte unitamente ad altri codifensori, circostanza questa che lungi dall’esimere il cliente dall’obbligo di corrispondere il compenso, legittima invece proprio la possibilità per tutti i difensori che abbiano effettivamente svolto l’attività nell’interesse del cliente, di autonomamente agire per il pagamento dei compensi maturati.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in merito alle disposizioni in materia di mandato artt. 1703 e 1708 c.c. e di procura alle liti art. 83 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso che fosse stata vinta IQ presunzione di coincidenza tra la procura alle liti ed il mandato professionale.
Il ricorrente intende con il motivo riproporre la tesi già propugnata in fase di merito secondo cui la sola controparte del contratto di patrocinio era l’avv. A. e che la procura era stata rilasciata anche al T. al solo fine di agevolare il primo nell’espletamento del rapporto professionale, ma senza che potesse quindi ritenersi instaurato anche un rapporto diretto con il secondo.
La censura, oltre a richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte in merito alla distinzione tra rapporto di patrocinio e procura alle liti (sebbene sviluppatasi al fine dell’individuazione del soggetto contrattualmente tenuto al pagamento del compenso al difensore), si risolve tuttavia in un’inammissibile contestazione della ricostruzione del fatto come operata invece dal giudice di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Si reitera la critica all’apprezzamento delle prove testimoniali, proponendosi una personale lettura delle deposizioni rese e trascurando in particolare che la conclusione del giudice di appello si fonda anche sul fatto che la sussistenza di un contratto di patrocinio, non solo con l’avvocato A., ma anche con il controricorrente, scaturisca sia dal fatto che il primo, quando non aveva potuto presenziare alle udienze nell’interesse del C., si era fatto sostituire da altro professionista (e non dallo stesso T., come sarebbe stato conseguenziale, accedendo alla ricostruzione offerta dal ricorrente), sia dalla circostanza che, come anche rilevato dal tribunale, il T. era stato in alcuni casi officiato come unico difensore, smentendo l’assunto secondo cui fosse solo un mero collaboratore dell’ A..
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme in merito all’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e delle disposizioni che disciplinano la valutazione delle prove testimoniali.
Si contesta la conclusione della Corte d’Appello che avrebbe escluso l’incapacità a testimoniare dell’avv. O., il quale, subito dopo avere reso testimonianza nel presente giudizio, ha intentato un autonomo giudizio di pagamento nei confronti del ricorrente.
Inoltre, le deposizioni valorizzate dalla sentenza gravata dovevano essere valutate come inattendibili.
Il motivo è inammissibile.
Va rilevato che l’inammissibilità scaturisce ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, quanto alla denuncia di violazione del precetto di cui all’art. 246 c.p.c., dal rilievo che, avuto riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza (Cass. 9 febbraio 2005, n. 2621 e Cass. 16 aprile 2009, n. 9015) è consolidato il principio secondo cui l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa (Cass. n. 11204/2014, citata anche dal giudice di appello).
In tali termini è stato anche di recente ribadito che (Cass. n. 167/2018) l’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio.
L’autonomia del diritto al compenso vantato dal codifensore, proprio, alla luce di quanto dedotto in occasione della disamina del primo motivo, conferma che l’interesse vantato dal detto teste sia al più di mero fatto e conforta la correttezza della soluzione del giudice di merito, con la quale contrasta la censura proposta senza però peritarsi di addurre argomenti idonei a rivedere l’orientamento di questa Corte.
Quanto, invece alla deduzione di inattendibilità del teste, anche tale critica è inammissibile in quanto attinge direttamente l’apprezzamento e la valutazione delle risultanze istruttorie come operati dal giudice di merito nell’adempimento del compito esclusivo ad esso riservato.
Se è vero che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), è altrettanto consolidato il principio per cui (Cass. n. 21187/2019) sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
E’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.
Infatti, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. n. 16467/2017; Cass. n. 16056/2016).
A seguito della novella del 2012, le Sezioni Unite (Cass. 8054/2014) hanno altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato circa le ragioni che hanno sorretto il proprio convincimento, avendo evidenziato quali fossero gli elementi probatori che confortano la conclusione raggiunta avendo quindi, quanto meno in via implicita, escluso che la deposizioni valorizzate ( T. e R.) fossero connotate da inattendibilità, essendo invece di converso del tutto generica la critica mossa dal ricorrente che denuncia anche una mancata considerazione di contrastanti elementi probatori nemmeno puntualmente indicati (avendo peraltro omesso di riportare le deposizioni dei testi da lui indicati in sede di merito, con le quali si scontrerebbero quelle dei testi invece posti a fondamento del convincimento del giudice di merito).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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