Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35166 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23558-2020 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASCONIO PEDIANO 44, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FERRANTE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI IMPERIA;

– ricorrente –

contro

A.A., domiciliata presso CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avv. DOMENICO BIANCHI;

C.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI rappresentata e difesa dall’avvocato MANUELA BIANCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2491/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

Z.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2491 del 25.5.2020 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva, tra l’altro, rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la chiusura della porta realizzata da A.A. sul pianerottolo della scala al fine di accedere ad un locale di sua proprietà esclusiva;

A.A. e di C.M., costituito in giudizio quale chiamato in causa dalla odierna ricorrente, hanno notificato distinti controricorsi;

tutte le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso denunzia falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. e contestuale violazione delle norme in materia di servitù prediali dall’art. 1027 all’art. 1031 c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia ignorato le deduzioni svolte dall’appellante sia in primo grado che in appello, volte ad evidenziare che la porta aperta dalla controparte non era stata autorizzata, creava una illegittima servitù di passaggio ed aveva prodotto un mutamento di destinazione ed un uso più intenso del vano comune;

il motivo è inammissibile, in quanto si esaurisce nel riportare le deduzioni difensive svolte dalla parte nei precedenti gradi di merito, senza attaccare, con critiche specifiche, la motivazione accolta dalla sentenza impugnata, la quale, sulla base della documentazione fotografica in atti, ha affermato che la porta realizzata nel pianerottolo della scala non integra modifica sostanziale dell’entità materiale del vano né costituisce mutamento di destinazione del bene comune, rientrando nelle facoltà del condomino di un uso, sia pure più intenso, dello stesso;

il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non abbia esplicitato le ragioni di diritto della propria decisione, laddove ha ritenuto che ” l’apertura della porta realizzata dall’appellante nel pianerottolo della scala interessando spazi di proprietà esclusiva, non integra una modificazione sostanziale dell’entità materiale del vano né costituisce mutamento di destinazione del bene comune ritenuto che il mezzo appare manifestamente infondato, atteso che la sentenza esplicita con sufficiente chiarezza le ragioni della soluzione accolta, richiamando dapprima il contenuto della disposizione di cui all’art. 1102 c.c. e quindi espressamente i limiti posti all’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante, per poi riscontrare in concreto che tali condizioni non erano state superate, non avendo l’opera contestata integrato una modificazione sostanziale dell’entità materiale del vano né mutato la sua destinazione, essendosi risolta nell’ambito di un uso consentito, sia pure più intenso, del bene condominiale;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1), con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti, come liquidate in dispositivo;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controricorrente.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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