Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35167 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26252-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO FERI;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO n. 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIERO PINO e PAOLO ROMAGNOLI;

– controricorrente –

e contro

G.G.

– intimato –

avverso la sentenza n. 340/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con separati atti di citazione G.G. e P.F. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1339/2009, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Arezzo, in virtù del quale era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento in favore di G.S. della somma de Euro 33.879,57 corrispondente ad un prestito a suo tempo erogato dall’ingiungente in favore dei due ingiunti, dimostrato da una scrittura di riconoscimento.

Le cause non venivano riunite e l’opposizione proposta da G.G. veniva rigettata dal Tribunale, nella resistenza del creditore opposto, con sentenza n. 400/2012, in seguito passata in giudicato. L’opposizione proposta dal P., nella quale veniva chiamato in causa anche il G.G., veniva invece a sua volta rigettata con sentenza n. 227/2016. Il Tribunale dava atto, in particolare, che la C.T.U. grafica esperita in corso di causa aveva confermato che la sottoscrizione apposta sulla scrittura di riconoscimento del debito, disconosciuta dal P., era invece risultata autografa.

Interponeva appello a detta decisione il P., lamentando che il giudice di prime cure avesse consentito al creditore opposto di produrre l’originale della scrittura di riconoscimento del debito dopo la scadenza del termini per il deposito di documenti ed istanze istruttorie, di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6. Nella resistenza del G.S., la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 340/2019, accoglieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il G. alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.S., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso P.F..

G.G., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, degli artt. 216 e 217 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la produzione dell’originale di un documento già allegato in copia agli atti del giudizio di merito non costituisce nuovo deposito, e dunque si sottrae all’obbligo del rispetto dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata dà atto (cfr. pag. 2) che il G.S., odierno ricorrente, “Aveva comunque richiesto procedura di verificazione della sottoscrizione a mezzo ctu e dedotto in memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, prova testimoniale e per interpello”. La presenza, in atti del giudizio di merito, della copia della scrittura di riconoscimento del debito la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dal P., del resto, è certa, posto che detto documento era allegato, in fotocopia, al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pag. 1 della sentenza), che del resto era stato richiesto, ed ottenuto, dal G. proprio sulla scorta di detta scrittura. Del resto, il P. non avrebbe mai potuto disconoscere l’autenticità della propria sottoscrizione, apposta sul documento in esame, qualora esso non fosse stato depositato, in copia, in atti del giudizio di merito. Il documento, dunque, era stato certamente prodotto nel giudizio di merito ben prima della scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

La Corte toscana, pur dando atto che il deposito dell’originale di un documento già presente in copia non costituisce nuova produzione, e dunque sia ammissibile anche in appello, ritiene che detto principio non valga in relazione al procedimento di verificazione della scrittura disconosciuta dalla parte nei cui confronti essa è stata prodotta; poiché infatti la verificazione dev’essere richiesta entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, nella medesima scansione temporale dovrebbe essere prodotto anche l’originale del documento da verificare, indispensabile per procedere all’indagine tecnica da affidare al C.T.U. Poiché nel caso di specie l’originale della scrittura di riconoscimento del debito sarebbe stato depositato dal G. soltanto nell’ambito delle operazioni di consulenza tecnica, esso sarebbe – ad avviso della Corte di merito -inutilizzabile.

L’assunto non tiene conto del principio, richiamato anche dalla Corte distrettuale, secondo cui “La produzione dell’originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché ne è ammissibile il deposito anche in appello” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/02/2016, Rv. 638327). Detto principio, certamente estensibile anche al caso, affine, di deposito dell’originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, non conosce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta. In tale ipotesi, anzi, la presenza dell’originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’ausiliario. Sotto questo profilo, peraltro, entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell’accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica; il deposito dell’originale, quindi, corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l’accertamento dell’autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, inoltre, la produzione dell’originale era stata espressamente autorizzata dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), proprio al fine di consentire al C.T.U. di svolgere correttamente la consulenza grafologica che gli era stata affidata. Anche sotto tale profilo, dunque, detta produzione non poteva essere considerata tardiva, in presenza di un esplicito provvedimento autorizzativo del giudice di prime cure.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 273 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte distrettuale avrebbe tratto argomenti di prova dalle dichiarazioni rese da G.G. in sede di interrogatorio, senza avvedersi che si trattava di dichiarazioni interessate prive di contenuto confessorio. Il giudice del rinvio, infatti, procederà ad una complessiva rivalutazione dell’intero compendio istruttorio acquisito agli atti del giudizio di merito, tenendo conto delle risultanze della perizia grafologica esperita in primo grado.

La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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