Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35168 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26442-2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ n. 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FRASCATI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato l’11.7.2016 C.S. impugnava innanzi il Giudice di Pace di Velletri alcuni verbali di infrazione al codice della strada, per accesso non autorizzato alla zona a traffico limitato del Comune di Frascati.

Nella resistenza dell’ente locale, il Giudice di Pace, con sentenza n. 849/2018, accoglieva l’opposizione, annullando i verbali impugnati e compensando le spese.

Interponeva appello avverso detta decisione la C., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed il Tribunale di Velletri, con la sentenza oggi impugnata, n. 288/2019, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del secondo grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.S., affidandosi a due motivi.

Il Comune di Frascati, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., perché il Tribunale avrebbe respinto il motivo di gravame con il quale la S. aveva contestato la compensazione delle spese, disposta dal Giudice di Pace in assenza dei presupposti di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, previsti dall’art. 92 c.p.c..

La censura è fondata.

Il Tribunale di Velletri ha confermato la compensazione delle spese del primo grado, disposta dal Giudice di Pace sul presupposto che gli agenti accertatori non potessero sapere che la S., proprietaria della vettura in relazione alla quale erano stati elevati i verbali impugnati, fosse ospite di una struttura ricettiva situata nella zona a transito limitato del Comune di Frascati ed avesse quindi diritto di accedervi, evidenziando che l’odierna ricorrente avrebbe potuto richiedere l’annullamento in autotutela delle sanzioni, ovvero proporre ricorso al Prefetto, allegando la documentazione giustificativa prodotta in sede giudiziaria.

Sul punto, va evidenziato che l’art. 92 c.p.c., nel testo in vigore a seguito delle modifiche operate dalla L. n. 162 del 2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita soltanto in presenza di una soccombenza reciproca, ovvero quando la questione sia assolutamente nuova o sia stata oggetto di un mutamento giurisprudenziale. Nessuna di queste fattispecie ricorre nel caso concreto, onde la compensazione delle spese, disposta dal Giudice di Pace e confermata dal Tribunale, deve ritenersi erronea. Ne’ può, a tal fine, essere valorizzata -come ha fatto nel caso di specie il giudice di seconda istanza- la circostanza che il soggetto destinatario della sanzione non ne abbia richiesto l’annullamento in aututotela, o non abbia proposto ricorso al Prefetto, prima di impugnare il verbale innanzi l’Autorità giudiziaria. Da un lato, infatti, la richiesta di annullamento in autotutela costituisce una facoltà, e non un obbligo, per il destinatario di un provvedimento sanzionatorio promanante dalla pubblica amministrazione; dall’altro lato, il ricorso al Prefetto rappresenta un rimedio alternativo al ricorso in sede giurisdizionale. Il mancato esperimento del primo o del secondo rimedio prima di procedere all’impugnativa della sanzione in sede giurisdizionale, dunque, non può essere considerato un comportamento sanzionabile, né costituisce motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente lamenta l’omesso esame del motivo di appello con il quale la S. aveva attinto la pronuncia del Giudice di Pace proprio sul governo delle spese del primo grado del giudizio.

La decisione impugnata va dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Velletri, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Velletri, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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