LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29312/2019 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
A.A. è cittadino *****.
Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese, per timore di sanzioni dovute alla sua omosessualità, condizione che non ha potuto più tenere nascosta a partire dal giorno in cui è stato colto in rapporti intimi con il suo compagno nel villaggio di origine. Ha dunque chiesto, una volta giunto in Italia, il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria.
La Commissione territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha respinto tutte le richieste da lui avanzate.
Il ricorrente ha adito l’autorità giudiziaria, ma sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno confermato la decisione.
In particolare, la corte di secondo grado ha ritenuto non credibile intrinsecamente il racconto del ricorrente; dunque ha escluso che, a prescindere da quel racconto, possano darsi ragioni di persecuzione tali da consentire il riconoscimento dello status di rifugiato; ha comunque escluso la protezione sussidiaria, sul presupposto che, date determinate COI di riferimento, non v’è in Pakistan una situazione di conflitto generalizzato; infine ha escluso anche la protezione umanitaria non avendo il ricorrente allegato alcunchè che possa indurre a ritenerlo vulnerabile ed a configurare un serio motivo di protezione.
A. ricorre con tre motivi.
Non v’è costituzione del Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
p..- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8 e della L. n. 251 del 2007, art. 3.
Ritiene che la corte è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, essendosi limitata a non credere al racconto del ricorrente senza compiere lo sforzo di approfondimento dovuto ed imposto dalla legge, ed in particolare senza porre, durante l’interrogatorio libero, le domande utili a meglio chiarire la vicenda narrata in sede di audizione. Oltre a ciò avrebbe dovuto svolgere, e non lo ha fatto, l’approfondimento dovuto quanto alla situazione in Pakistan relativa alla repressione della omosessualità.
Il motivo è intanto inammissibile.
Infatti, il ricorrente omette di riferire il contenuto dell’interrogatorio del ricorrente in primo grado su cui si fondano le sue ragioni, per sostenere che esso sarebbe stato inidoneamente espletato, ma, in secondo luogo, e prima ancora, omette di individuare se al riguardo se ne era doluto con l’appello: la sentenza impugnata non si occupa della questione. Poichè si imputa alla corte nissena di non avere rimediato con il potere officioso al cattivo espletamento dell’interrogatorio la censura al riguardo resta del tutto ingiustificata.
E’ inoltre infondato.
Va ribadito che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzitutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019).
Nella fattispecie, la corte di merito ha ritenuto, per l’appunto, inverosimile il racconto da un punto di vista intrinseco, per le lacune e le contraddizioni che lo caratterizzavano e questo stesso fatto ha giustamente reso inutile un approfondimento istruttorio del tipo richiesto da ricorrente.
p.- Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 57 e 14.
Il motivo replica quello precedente.
Secondo il ricorrente la corte avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio non tanto sulla situazione del Pakistan, ai fini della protezione sussidiaria, quanto sulla capacità delle autorità pakistane di fornire protezione al richiedente.
Il motivo è infondato.
Si contesta la conclusione, ma non la premessa.
La premessa del ragionamento della corte è che è inverosimile che il ricorrente sia un omosessuale perseguitato in patria, il che ha reso superfluo accertare se la polizia possa proteggerlo o meno da persecuzioni di tipo sessuale.
La corte, nonostante la inverosimiglianza del racconto, ha comunque accertato se vi siano situazioni di conflitto generalizzato in Pakistan, ed attingendo a fonti che vengono citate sia nel contenuto che nella data, lo ha escluso, con giudizio dunque qui non altrimenti censurabile.
p..- Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 288 del 1998, art. 5, comma 6.
Il ricorrente rammenta che ai fini della protezione umanitaria occorre non solo compiere una valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto e la situazione del paese di origine, onde verificare se il rimpatrio possa far perdere il livello di diritti raggiunto, ma altresì compiere un accertamento in concreto circa la compromissione dei diritti del richiedente.
Il motivo è infondato.
Intanto, la censura non è specifica, soprattutto in quanto non individua il modo in cui la decisione di primo grado era stata investita con l’appello, e comunque sia la censura non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione impugnata.
I motivi che giustificano la protezione umanitaria sono diversi, data la formula aperta utilizzata dal legislatore.
Tra questi v’è senz’altro il pericolo che il livello di integrazione raggiunta venga perduto in caso di rimpatrio, giudizio ai fini del quale è necessario comparare il livello di integrazione aggiunta con la situazione che il ricorrente troverebbe in caso di rimpatrio e ritenere costui vulnerabile ove quella situazione gli facesse perdere il godimento dei diritti che l’integrazione in Italia ha consentito. Questa valutazione è stata compiuta dalla corte, che con motivazione sia pure succinta, ha ritenuto non raggiunta la prova di un livello sufficiente di integrazione in Italia, il che basta a rendere negativo l’accertamento, se esso ha ad oggetto per l’appunto questo tipo di vulnerabilità.
Ciò non toglie che, al di là della integrazione raggiunta in Italia, ed anche a prescindere dunque da essa, il ricorrente possa invocare altre ragioni di vulnerabilità che giustificano la protezione umanitaria.
Nel caso presente, però, il ricorrente non allega alcunchè di rilevante a tal fine.
Non dice quale sia il livello di integrazione raggiunto e disconosciuto dalla corte, ossia come e se si sia integrato in Italia, e non adduce alcun altro diritto di cui possa temersi pregiudizio in caso di rimpatrio.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021