LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3405-2020 proposto da:
MARVIT SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 135, presso lo studio dell’avvocato Marco Moretti, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Coppari;
– ricorrente –
contro
FOMA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni, 44/46, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Beretta, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Braga;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 977/2019 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 11/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/06/2021 dalla Consigliera Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la società Marvit s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha rigettato l’appello dalla stessa proposto e confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato infondata la di lei domanda di pagamento di forniture rimaste insolute ed eseguite a favore della società Foma s.p.a.;
-in particolare, il primo giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo di Euro 45.550,25 notificato dalla Marvit alla Foma, accogliendo l’opposizione da quest’ultima articolata in ragione dell’intervenuta compensazione fra il credito vantato da parte Marvit con le note di debito emesse da Foma nei confronti della Marvit a seguito dell’accertamento di vizi sul materiale fornitole;
– avverso tale sentenza la soccombente Marvit ha proposto gravame;
– la corte d’appello ha confermato la decisione del primo giudice respingendo la contestazione della pronunciai d’appello là dove aveva ritenuto che le fatture di addebito emesse dalla Foma in seguito alla presenza dei vizi presenti sui beni forniti da Marvit essendo state contabilizzate nelle scritture dell’appellante consentissero di compensare i crediti fra le due società;
– in proposito la corte ha argomentato che era provato che una volta ricevute le note di debito la Marvit non aveva sollevato alcuna contestazione ma provvedeva a contabilizzarle nelle proprie scritture contabili ai fini Iva;
– tale comportamento è stato ritenuto dal giudice d’appello idoneo a configurare un atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, la Foma s.p.a..
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2720 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., per errata valutazione delle prove;
– secondo il ricorrente, la corte d’appello erra nel ritenere che l’annotazione delle fatture di addebito inoltrate a Foma nel libro Iva da parte di Marvit equivalga a comportamento ricognitivo del debito e confessorio;
– la doglianza è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7751/2017);
– posto infatti che nessuna circostanza risulta essere stata allegata nella fase di merito a prova dell’erronea contabilizzazione, l’apprezzamento svolto dalla corte d’appello è conforme al richiamato principio interpretativo di questa Corte secondo cui le annotazioni nel registro IVA costituiscono idonee prove scritte dell’esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. (Cass. n. 32935/2018; Cass. n. 3383/2005), oltre che coerente con le premesse in fatto ritenute rilevanti ai fini della decisione così come sopra illustrate e non censurabili ex art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020);
– atteso l’esito sfavorevole del ricorso e in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile-2, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021