Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35172 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9974-2020 proposto da:

CLAPSY SNC DI O.B. & C., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P. da Palestrina, 63, presso lo studio dell’avv. Stefania Contaldi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Franco Vazio;

– ricorrente –

contro

M.A.M., D.G., rappresentati e difesi dall’avv. Monica Bacin, con studio in Torino;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1537/2019 della Corte d’appello di Genova, depositata il 14/11/2019;

udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– la società Clapsy s.n.c. di O.B. & C. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Genova che aveva rigettato il di lei gravame nei confronti della sentenza del Tribunale Savona, che aveva ritenuto lesiva del decoro architettonico dell’edificio la canna fumaria installata dall’odierna ricorrente e aveva condannato quest’ultima alla rimozione della medesima;

– la Corte territoriale, pronunciandosi sull’appello principale della Clapsy e su quello incidentale degli originari ricorrenti in possessorio D.G. e M.A.M., ha ritenuto, per quanto ancora di interesse, di ravvisare, sulla base degli accertamenti svolti dal CTU, la lesione del decoro architettonico, precisando che detta valutazione è da eseguirsi rispetto all’edificio in cui è inserito il manufatto contestato e sul quale solo può ravvisarsi il diritto del singolo condomino ad intervenire, difettando analogo diritto rispetto agli edifici circostanti;

– la Corte ha confermato, inoltre, la correttezza della statuizione di condanna della società Clapsy alle spese legali nonostante il rigetto della domanda risarcitoria formulata dai sigg.ri D.- M., in ragione della prevalente soccombenza della società;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resistono D.G. e M.A.M..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c., per non avere la Corte territoriale valutato che la canna fumaria de qua è installata su strada secondaria sulla quale si affacciano locali deposito, laboratori ed altri edifici sui quali sono installate canne fumarie simili ed avere, invece, ritenuto che, al fine di accertare il giudizio del decoro architettonico, si deve prescindere dall’esame complessivo dello stato dei luoghi e da una visione d’insieme del contesto territoriale in cui è avvenuta la collocazione del manufatto;

– la censura è inammissibile;

– la Corte ha chiarito che ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., comma 2, in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall’innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (cfr. Cass. n. 14455/2009; id. n. 10350/2011; id. n. 18928/2020);

– tale tipo di valutazione prescinde dall’impatto dell’opera con l’ambiente circostante e riguarda lo specifico edificio interessato dal manufatto contestato (cfr. Cass. n. 8731/1998; id. n. 12856/2010);

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte territoriale posto le spese di lite interamente a carico dei sigg.ri D. e M.;

– la censura è inammissibile sia per difetto di specificità, non avendo la ricorrente precisato in quali termini la statuizione censurata sarebbe in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id. 8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n. 635), sia perché attinge un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità;

– il ricorso è dunque inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile-2, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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