Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35173 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20106-2020 proposto da:

B.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FORGIONE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 52751/2019 V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato l’08/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può riprendersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Roma, condividendo l’opinione del Consigliere delegato, che aveva disatteso la domanda d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, essendo stata essa proposta oltre il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, rigettò l’opposizione degli odierni ricorrenti;

– non è controverso, quanto alle vicende del processo presupposto, che: a) il Tribunale rigettò la domanda proposta da taluni medici, con la quale era stata chiesta la condanna dell’Amministrazione statale a pagamento della remunerazione per la frequentazione dei corsi di specializzazione e dichiarò inammissibile l’intervento di altri medici; b) la Corte d’appello, rigettata l’impugnazione degli intervenienti, accolse in parte l’appello degli attori principali; c) la sentenza d’appello era stata impugnata con ricorso per cassazione da cinque degli originari attori, tutti estranei al giudizio di equa riparazione di cui si discute e da sei degli intervenienti, anch’essi estranei al presente giudizio; d) la sentenza della Corte d’appello risulta essere stata depositata il 31 marzo 2017 e il ricorso per l’equo indennizzo, depositato il 3/12/2018; ritenuto che gli intestati ricorrenti impugnano la decisione della Corte romana sulla base di unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria, e che l’intimato Ministero resiste con controricorso.

RITENUTO

che i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 8, commi 3 e 4, artt. 324 e 327 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c., artt. 6 e 35 Carta edu, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo, in sintesi, che:

– il termine di decadenza di sei mesi decorre dal momento in cui il processo presupposto si sia esaurito, nel mentre nel caso di specie era ancora pendente;

– il concetto di definitività, distinto dal passaggio in giudicato, contrastava con la L. n. 89 del 2001, art. 4, e con le indicazioni della Corte edu;

– il termine unico di sei mesi “era dettato dall’intenzione di concentrare l’azione al termine del procedimento in modo da non frammentare le istanze di indenniuo”, invece il decreto impugnata predicava proprio la frammentazione;

– la interpretazione avversata, in ipotesi, “darebbe luogo ad un termine a più variabili” nel caso in cui, in presenza di litisconsorzio, il ricorso sia proposto solo da alcuni litisconsorti;

– la decadenza costituiva istituto non avente portata generale, che non poteva trovare applicazione generalizzata, al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge;

considerato che la doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento, valendo osservare quanto segue:

a) non è dubbio che il processo presupposto vedeva cumularsi una pluralità di domande scindibili e, di conseguenza, non è del pari dubbio che la proposizione del ricorso per cassazione soltanto da parte di talune delle parti processuali non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non impugnanti e non destinatarie dell’impugnazione, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricorso sia stato notificato anche a queste ultime: la notificazione prevista dall’art. 332 c.p.c., non contiene infatti una “vocatio in ius”, ma ha valore di semplice “litis denuntiatio”, volta a far conoscere ai destinatari l’esistenza di un’impugnazione, al fine di consentire loro di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora la stessa non sia esclusa o preclusa (Sez. 5, n. 9002, 16/04/2007, Rv. 597064; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 24482/2016);

b) la frammentazione temuta dai ricorrenti (peraltro, oramai resa inevitabile dall’intervento della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 88/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 – come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto) non è altro che conseguenza fisiologica del maturarsi non simultaneo della irrevocabilità a riguardo delle singole posizioni scindibili, che solo occasionalmente hanno approfittato del medesimo contesto processuale;

c) costituisce congettura destituita di giuridico fondamento l’asserto secondo il quale la soluzione avversata avrebbe esteso impropriamente la decadenza, tassativamente prevista nei casi individuati previamente dalla legge: esattamente all’opposto, la irrevocabilità maturata per acquiescenza integra puntualmente l’ipotesi di legge, che fa decorrere da essa il corso del termine decadenziale, non potendo trovare giustificazione alcuna un regime derogatorio motivato dal persistere di una pendenza giudiziaria che non riguarda e non tocca i non impugnanti;

d) infine, non è dubbio, sulla scorta di quanto fin qui chiarito, che proprio la presenza di una decisione interna definitiva rende perfettamente conforme al diritto unionale l’epilogo di inammissibilità per decorrenza del decorso del termine di decadenza;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore delle controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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