Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35174 del 18/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29660-2020 proposto da:

S.G.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA RAO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2885/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 26/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che S.G.R. propose domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo penale, nel quale aveva rivestito il ruolo d’imputato, definito con sentenza di prescrizione;

che la Corte d’appello di Catanzaro, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione avanzata dal richiedente avverso il decreto monocratico che ne aveva disatteso la domanda;

che avverso quest’ultimo decreto il S. propone ricorso sulla base di tre motivi e che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che il complesso censuratorio, con il quale il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 c.p.c., comma 2, lett. d), art. 99 c.p.c., artt. 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 Carta edu, p. 2, assumendo che la Corte di Catanzaro era incorsa in errore per avere escluso il diritto all’indennizzo per il solo fatto che il reato contestato fosse stato dichiarato prescritto, “occorrendo invece apprezzare se l’effetto estintivo sia intervenuto per l’utilizzazione da parte dell’imputato S.G.R. di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa”, non supera la soglia dell’ammissibilità, dovendosi osservare quanto segue:

– la Corte territoriale ha puntualmente spiegato, confermando la motivazione monocratica, che l’indennizzo trovava preclusione nella L. n. 89 del 1991, art. 2, comma 2 sexies, lett. a), siccome introdotto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. d), che si applicava alla fattispecie, risalendo la domanda di equa riparazione ad epoca successiva all’entrata in vigore della novella, traendo argomento da decisione di questa Corte (Cass. n. 25323/2019; statuizione che ha successivamente trovato precipuo sviluppo e conferma a riguardo della declaratoria di prescrizione del reato nella successiva giurisprudenza di legittimità – cfr. Cass. 19741/2020 -);

– il ricorrente, piuttosto che mettere in crisi un tale assetto motivazionale (peraltro solido), si è limitato a reiterare per l’ennesima volta il proprio nudo dissenso, avendo, per contro, le S.U. avuto modo di chiarire che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità deì motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (S.U. n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448);

considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472