LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28794/2017 proposto da:
N.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO GIULITTO;
– ricorrente –
contro
MOBY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMILLO PAROLETTI, ANDREA PAROLETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1022/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/05/2017 R.G.N. 1639/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1022/2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra N.R. e Lloyd Sardegna Navigazioni (ora Moby s.p.a.) di un rapporto di lavoro unico sin dal 1982 e sino alla data di comunicazione della cancellazione dalla C.R.L., nonché la decorrenza da tale data ai fini del tfr; ha confermato il rigetto delle ulteriori domande con le quali N.R. aveva chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno biologico ed alle maggiorazioni per il lavoro effettuato nei giorni festivi, alle retribuzioni per lavoro straordinario in relazione all’attività prestata nei giorni del sabato e delle domeniche;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.R. sulla base di due motivi; la società intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e disapplicazione dell’art. 2087 c.c.. Richiamati i principi in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., ed i connessi oneri di allegazione a carico del lavoratore nonché il criterio di ripartizione dell’onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro, sostiene di avere assolto agli oneri allegativi a proprio carico con l’indicazione del fatto materiale comprensivo del nesso di causalità fra la nocività dell’ambiente di lavoro e la patologia conclamata e che non vi era stata contestazione sulla omissione;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione del contratto collettivo 1981/1994 e s.m.i. per navi superiori alle 3.000 a TSL; Premesso che dai ccnl prodotti da controparte si evidenziava che il testo contrattuale era rimasto invariato dal 1981 e che occorreva esaminare la disciplina del rapporto non solo con riferimento alla navigazione ma anche durante la sosta nei porti; ha osservato che, in base alla disciplina dettata dall’art. 20 ccnl, inerente il diritto del personale libero dal servizio di lasciare la nave, l’equipaggio, durante le soste nei porti, aveva diritto a godere dei riposi compensativi maturati in navigazione ed inoltre, in caso di domeniche che cadono con le soste nei porti, il diritto di godere del giorno festivo lasciando la nave; obbligati a rimanere a bordo erano solo alcuni membri, quelli di guardia e quelli richiesti di prestare la propria opera per esigenze di servizio per i quali era previsto il compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate; la retribuzione giornaliera pari ad 1/30 di quella mensile si poneva in aperta contraddizione con la disciplina dei riposi e dei festivi in quanto non considerava la necessaria differenziazione tra il trattamento riservato a coloro che lavorano rispetto a quelli che godono del riposo compensativo o festivo;
3. il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento;
3.1. la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiede l’allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l’inadempimento, sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (ex plurimis Cass. n. 28516/2019); risulta dalla medesima sentenza impugnata che parte ricorrente aveva allegato la faticosità delle mansioni e lo stato di stress che ne era derivato e la trascrizione in ricorso del contenuto della domanda di primo grado conferma che vi era stata specifica indicazione dei compiti assegnati e delle relative caratteristiche, posti in nesso di derivazione causale con infermità specificamente indicate; quanto all’onere di indicazione delle misure di prevenzione che la parte datrice era tenuta ad osservare, si tratta di un onere che deve essere modulato in relazione alle concrete caratteristiche della situazione descritta dal lavoratore; ove la situazione sulla base della quale si assume la violazione dell’obbligo di sicurezza, si presenti priva di particolari profili di complessità e cioè tale da consentire in maniera agevole la individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro o anche, specularmente, di escludere in radice la sussistenza di un siffatto obbligo, non vi è ragione di gravare il lavoratore di un onere di allegazione che nel contesto descritto finirebbe per assumere un rilievo meramente formalistico, in contrasto con la esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti;
3.2. in base alle considerazione che precedono si impone, quindi, un riesame sul punto della questione relativa alla violazione del precetto dell’art. 2087 c.c., con cassazione in parte qua della decisione e rinvio ad altro giudice di secondo grado;
4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;
4.1. la deduzione di violazione della disciplina collettiva non si confronta con le ragioni alla base del rigetto della domanda di pagamento di un’indennità risarcitoria a titolo di maggiorazione per la penosità del lavoro prestato in giorno festivo e delle retribuzioni in straordinario per le otto ore lavorate di sabato e domenica; il giudice di appello, con accertamento di fatto non specificamente incrinato dalla deduzione di vizio motivazionale, ha infatti ritenuto non dovute le richieste maggiorazioni essendo stato “dedotto e provato che a fronte di domeniche e sabati lavorati a bordo sono stati riconosciuti riposi compensativi e liquidati con indennità sostitutive e con indennità di navigazione”; da tanto ha tratto la conclusione che il trattamento economico applicabile al caso in questione aveva tenuto conto della “ordinaria” ma maggiore penosità scaturente dal lavoro festivo (sentenza, pag. 7);
4.2. il motivo articolato non si confronta specificamente con le ragioni alla base del decisum ma si sostanzia nella ricognizione della disciplina collettiva applicabile, ricognizione intrinsecamente inidonea a incrinare l’accertamento di fatto circa l’avvenuto godimento in concreto di riposi compensativi e la correlata valutazione di complessiva congruità del trattamento economico erogato;
5. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021