Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35178 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3316/2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO CESARINI 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA ETNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALBA PADRONI;

– ricorrente –

contro

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO, FRANCESCO BRUGNATELLI, ENRICO BRUGNATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14748/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 28/12/2015 R.G.N. 84867/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione allo stato passivo del fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione, in relazione all’istanza di ammissione presentata dall’attuale ricorrente per il credito preteso in applicazione dell’art. 27, introdotto nello statuto del Fondo dalla riforma del 1999 o in subordine in pretesa attuazione dell’accordo raggiunto, nel luglio 2010, fra UNP e ANPEC;

2. il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 27 dello statuto (che prevede l’attribuzione a lavoratori con dati requisiti delle plusvalenze nel comparto immobiliare del fondo pensioni BCI) solo al normale esercizio dell’attività del fondo e non anche alla fase finalizzata alla sua cessazione, in quanto con accordo sindacale del 10 dicembre 2004 l’art. 27, era stato abrogato implicitamente, essendosi deciso di destinare il ricavato della liquidazione dell’intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) non più alle categorie di pensionati o pensionabili ai quali si rivolgeva l’art. 27, ma esclusivamente ai pensionati andati in pensione all’epoca della riforma, e percettori della relativa rendita, e a quanti erano ancora in attività al 10 dicembre 2004;

3. il Tribunale respingeva, comunque, l’opposizione, pur ipotizzando la perdurante vigenza del predetto art. 27, per avere l’attuale ricorrente – iscritto prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del 1 gennaio 2000 – cessato il rapporto con il Fondo e percepito il capitale maturato sottraendosi a rischi cui sono rimasti esposti i pensionati titolari di rendite; in particolare, la cessazione risaliva al 29 aprile 2001 (data del pensionamento) e alla liquidazione dello zainetto, il 26 giugno 2003, rilasciava contestuale quietanza nella quale dichiarava di “non aver null’altro da reclamare per nessun titolo o causa nei confronti del precitato Fondo Pensioni”;

4. infine, il Tribunale rigettava la domanda spiegata in via subordinata sulla scorta dell’assenza di argomenti difensivi idonei a sorreggerla e dell’inapplicabilità, al Fondo, dell’accordo 12 luglio 2010 tra due associazioni di partecipanti al Fondo, l’Unione Nazionale Pensionati della Banca Commerciale Italiana (UNP) e l’Associazione Nazionale Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana (ANPEC);

5. avverso tale sentenza ricorre C.M., con sei motivi, cui resiste, con controricorso il Fondo.

CONSIDERATO

Che:

6. con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 3 dell’accordo del 16 dicembre 1999 tra le Fonti istitutive, recepito dall’art. 27, del vigente statuto del Fondo e dell’accordo del 10 dicembre 2004 e si assume che un accordo stipulato dalle Fonti istitutive di un Fondo di previdenza complementare nell’ambito di una grande azienda che operi sull’intero territorio nazionale possa ben definirsi “accordo nazionale” agli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere sottoposto alla diretta interpretazione del giudice di legittimità;

7. con il secondo si deduce violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., per avere la sentenza impugnata errato nell’applicazione dei criteri ermeneutici nell’interpretazione dell’Accordo del 16 dicembre 1999 non tenendo conto di alcuni elementi da ritenersi concludenti, come documenti di provenienza datoriale e sindacale, ed evidenziando un dato di fatto oltreché inesistente, quale l’inerzia dei sindacati, inidoneo ad assurgere a criterio interpretativo, con esito ermeneutico contrastante con i principi generali del sistema previdenziale;

8. con il terzo si deduce violazione dell’art. 2117 c.c., a garanzia dei diritti quesiti del dipendente, titolare di una posizione previdenziale a formazione progressiva costituita da un capitale in via di accumulo vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo non incondizionatamente azzerabile, con la conseguenza che la disapplicazione dell’art. 27, ha avuto come diretta conseguenza la distrazione del patrimonio il quale, pur soggetto a vincolo di indisponibilità, è stato distribuito in modo difforme alla previsione contrattuale e in violazione del canone di ragionevolezza, in vantaggio di un differente criterio di ripartizione, individuato sulla scorta di non meglio specificate regole di diritto, in virtù del quale le plusvalenze realizzatesi andrebbero ripartite solo in favore di coloro i quali non vennero interessati dalle decurtazioni verificatesi alla fine degli anni 90;

9. con il quarto si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il tribunale rigettato l’opposizione in base a pretesa abrogazione dell’art. 3, dell’accordo 16 dicembre 1999 tra le fonti istitutive del Fondo, recepito, mediante ratifica nei contratti individuali nonché dell’art. 27, dello statuto del Fondo diversa da quella adottata dal fondo all’atto del rigetto dell’istanza di ammissione al passivo, nonché nel corso del giudizio di opposizione, ritenuto d’ufficio l’abrogazione implicita delle norme dello statuto, senza sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto, e per avere trascurato la non coincidenza dei firmatari degli accordi del 1999 e del 2004.

10. con il terzo, recte quinto, si deduce violazione degli artt. 2077,1362,1372,1358 c.c. e si assume che per avere il ricorrente aderito formalmente all’accordo del 16 dicembre 1999 e aderito espressamente individualmente, non si applica l’accordo del 2004 perché andato in pensione prima della relativa stipula, e vanta un diritto di credito per una parte, quella decurtata dei tagli, sottoposta a condizione sospensiva, poi verificatasi all’atto della vendita del patrimonio immobiliare del Fondo, che ha reso certo, liquido, esigibile, un diritto di credito già esistente ma condizionato; inoltre, l’accordo trasfuso nel contratto individuale di lavoro mediante atto di adesione individuale non poteva essere modificato da successivo accordo, senza il consenso del lavoratore;

11. con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 27, del vigente statuto del Fondo per avere comunque rigettato l’opposizione benché si controvertesse non di una mera aspettativa sibbene di un diritto di credito in parte sottoposto a condizione sospensiva, poi verificatasi all’atto della vendita del patrimonio immobiliare del Fondo;

12. il primo motivo, con il quale si pretende richiedere l’esame diretto, da parte della Corte di legittimità, dell’accordo stipulato dalle Fonti istitutive di un Fondo di previdenza complementare valorizzando le dimensioni dell’azienda operante sull’intero territorio nazionale, è inammissibile non potendo darsi diretto esame, in sede di legittimità, degli accordi collettivi aziendali e di norme statutarie;

13. il quarto motivo, con il quale si deduce violazione del contraddittorio e il cui esame e’, pertanto, logicamente prioritario, non coglie nel segno, per avere il Tribunale affidato la decisione al duplice profilo dell’inapplicabilità e della perdurante vigenza dell’art. 27;

14. anche il secondo motivo è inammissibile sia perché non si allega l’accordo del 1999 del quale si assume l’erronea interpretazione, né si deduce ove rinvenibile nelle fasi di merito;

15. per le ulteriori censure, congiuntamente esaminate per la loro connessione, vanno ribaditi gli argomenti già svolti da questa Corte, con decisione resa all’udienza pubblica del 3 marzo 2021, in causa Angeleri c/Fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione (sentenza in corso di pubblicazione);

16. Il Tribunale ha affermato che con accordo sindacale 10.12.04 le parti sociali avevano disciplinato la destinazione del ricavato della liquidazione dell’intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) in favore dei soli pensionati successivi al 2000 e dei lavoratori in attività al 2004, così derogando alla precedente disciplina (che prevedeva tra l’altro le plusvalenze in favore solo di coloro che erano già in servizio al 1993 ed erano rimasti tali anche dopo il 1999);

17. non si tratta, a ben vedere, dell’abrogazione dell’art. 27 dello Statuto e della precedente disciplina, ma solo di una deroga alle vecchie previsioni in relazione alla liquidazione dell’intero fondo, sicché non colgono nel segno i motivi di ricorso che fanno riferimento alla non abrogazione delle norme pregresse: in altri termini, le vecchie norme non si applicano non in quanto abrogate, ma in quanto non si riferiscono alla liquidazione del fondo, disciplinato solo dalle norme successive;

18. resta il problema della legittimità delle nuove norme, per avere le stesse carattere peggiorativo rispetto alle pregresse disposizioni;

19. in ordine a tale profilo, però, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 13960 del 2014) che, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale;

20. nella specie, l’accordo collettivo su richiamato, in quanto non ha inciso sui soggetti che avevano già acquisito il diritto al trattamento pensionistico (come appunto coloro che erano andati in pensione, ed avevano perciò già ricevuto il trattamento pieno, così facendo affidamento anche per il futuro su tali importi), appare ragionevole e rispettoso del dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, che ammette che, in presenza di squilibri finanziari nella gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo, la stessa contrattazione può rideterminare la disciplina delle prestazioni;

21. è peraltro affermazione ricorrente di questa Corte che il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva;

22. le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell’ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (ex art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale (in tal senso, Cass., 10 ottobre 2007, n. 21234, che richiama Cass., 28 novembre 1992, n. 12751; Cass., 5 novembre 2003, n. 16635);

23. quanto alle doglianze concernenti l’esclusione dalla liquidazione immobiliare del fondo anche ai sensi delle disposizioni del 2004, esclusione affermata dal tribunale in considerazione dell’avvenuta liquidazione della posizione in capitale prima del 2004, si assume di voler beneficiare della liquidazione immobiliare del fondo in ogni caso, al pari dei “pensionati” (coloro che dopo il 2000 avevano cessato il rapporto percependo pensione) e dei c.d. “attivi” (coloro che erano in attività all’entrata in vigore delle nuove disposizioni del 2004);

24. invero, come già di recente affermato in riferimento a figure pur tra loro diverse – non aderenti alla riforma del fondo del 1999, aderenti alla riforma del 1999 ma in pensione prima del 2004, conseguendo però la prestazione in forma di capitale, un c.d. anticipato, ossia aver; fruito dell’anticipazione del trattamento (ricorrendo i motivi per i quali detta anticipazione era possibile prima della scadenza), questa Corte ha già escluso il diritto alla prestazioni invocate (le plusvalenze immobiliari), avendo tutti ottenuto la liquidazione della quota in capitale ed essendo cessata la relativa iscrizione al fondo: in altri termini, i lavoratori sono cessati dal fondo incassando il proprio “zainetto” (ossia la propria quota capitalizzata individuale da erogare in caso di cessazione dell’iscrizione al fondo: cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 21224 del 10.10.2007), in toto o pro quota mediante riscossione di una anticipazione a valere sullo “zainetto” medesimo;

25. in altri termini, i partecipanti al fondo, sino a quando hanno mantenuto la loro partecipazione al fondo, hanno beneficiato, in ragione della quota detenuta, dei rendimenti annuali del fondo, mediante attribuzione proporzionale ai loro “zainetti” individuali: nel momento i cui i predetti hanno riscosso lo “zainetto” (potendolo poi investire liberamente in altri impieghi disponibili e ponendosi al riparo dei rischi connessi con il futuro andamento del fondo, inclusa la sua insolvenza) o chiesto un’anticipazione, essi hanno sciolto ogni rapporto con il fondo;

26. ciò è coerente con la natura del fondo, che è a contribuzione definita, seguendo un regime nel quale è fissato il livello di contribuzione (sulle caratteristiche di detti fondi, v. Cass. n. 9042 del 2012), restando le prestazioni fluttuanti e variabili in relazione ai rendimenti del patrimonio;

27. i fondi di tale natura, infatti, operano come i fondi comuni di investimento, sicché chi ritira in tutto o in parte il proprio investimento, quale che sia il relativo motivo, da quel momento in poi ha diritto solo al rendimento del fondo per la sola eventuale parte dell’investimento residuo;

28. la posizione del ricorrente è dunque diversa da quella dei “pensionati” e degli “attivi”, il che spiega le previsioni della liquidazione solo in favore di questi ultimi da parte della disciplina del 2004, correttamente letta dalla sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei criteri ermeneutici codificati (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cass. n. 23416 del 2017);

29. anche per tali osservazioni la sentenza impugnata merita dunque conferma;

30. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

31. sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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