Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35179 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4240/2020 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la 2021 PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3832/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 09/12/2019 R.G.N. 2469/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso di B.S., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine poiché suo padre si era impegnato a lavorare per quattro anni per un uomo potente, ricevendo in cambio una casa; che il padre si era ammalato ed egli era subentrato nel predetto accordo; che tuttavia dopo tre anni era espatriato per lavorare e procurare i soldi per curare il padre; che l’uomo potente si era ripreso la casa ed egli temeva, in caso di rientro, di essere ucciso da costui; che anche suo padre era stato costretto a lasciare il Paese d’origine per la stessa ragione.

3. Il Tribunale ha giudicato non credibile il racconto del richiedente; ha quindi ritenuto assenti i presupposti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 cit., lett. c), sul rilievo della inesistenza di una condizione di violenza indiscriminata oppure di conflitto interno o internazionale; ha negato che ricorressero i presupposti della protezione umanitaria sul rilievo che fosse insufficiente lo svolgimento di un’attività lavorativa.

4. Avverso il decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

6. Col primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 6 della CEDU, dell’art. 46, comma 3, della Direttiva 2013/32, per omessa audizione del richiedente, richiesta col ricorso introduttivo e atta a fornire un quadro preciso e circostanziato delle motivazioni della fuga dal Paese d’origine.

9. Col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 – 27, per avere la Corte territoriale, nel giustificare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, omesso di compiere un’adeguata istruttoria sulle condizioni del Paese d’origine in cui il richiedente rischierebbe di subire un “danno grave” per la sua incolumità e verrebbe comunque a trovarsi in condizioni di vulnerabilità.

11. Col terzo motivo è dedotta, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente.

12. Giova premettere che, in base ad un principio generale, la delibazione della sentenza civile, ancorché risultante dal dispositivo compilato inerente la medesima – salvo il caso eccezionale che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza, esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata- non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevapti sopravvenienze intervenute ne periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (per tutte Cass. n. 4466/1992).

13. Ciò posto, in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

13. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);

14. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e art. 46, p. 11 e con l’art. 47 della Carta dei diritti UE, art. 18 e art. 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

15. una sommaria delibazione dei motivi del ricorso esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata (i motivi non soddisfano l’onere di specificità delle censure: non sono indicati fatti nuovi o chiarimenti rilevanti ai fini di una nuova audizione – v. Cass. n. 21584 del 2020; n. 22049 del 2020; i pericoli connessi alla insicurezza del Paese d’origine, alla mancata protezione da parte delle autorità statali e alle condizioni di vulnerabilità sono prospettati in modo generico e inidoneo a superare le indagini svolte dal Tribunale in conformità ai principi dettati da questa Corte), sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale;

16. nessun rilievo può attribuirsi alla dichiarazione depositata a mezzo p.e.c. il 19.6.2021, e notificata in pari data alla controparte, con cui l’avv. Assunta Fico certifica “sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 74, in caso di false dichiarazioni, che il sig. B.S., nato a *****, ricorrente in cassazione, ha rilasciato la procura speciale alle liti in suo favore il 14.1.2020, data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Crotone, 19 giugno 2021”.

17. Tale certificazione, a prescindere da altri rilievi, è stata depositata dal difensore in data 19.6.2021, oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso eseguita tramite p.e.c. in data 14.1.2020. Questa Corte ha precisato che “La norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine. (Cass. n. 1271 del 2019: n. 10722 del 2002).

18. in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensive;

17. infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale sul punto è stato affermato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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