Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3518 del 11/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29746/2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, corso Sicilia, n. 105, presso l’avv. ANTONELLA MACALUSO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

A.N. è cittadino *****.

Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per paura di una rappresaglia dovuta al fatto di avere denunciato gli autori della rapina commessa nella banca in cui lavorava.

Giunto in Italia ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o comunque di quella umanitaria.

La Commissione territoriale ha rigettato le richieste, ritenendo trattarsi di una vicenda di natura privata, comunque poco credibile.

Avverso tale decisione A.N. ha proposto ricorso all’autorità giudiziaria che però lo ha rigettato, con le medesime motivazioni.

In particolare, la corte di appello ha ribadito l’assenza di elementi per poter ritenere il ricorrente vittima di una persecuzione, avendo egli narrato una vicenda di carattere privato, esulante da quelle riferibili alla normativa sui rifugiati; ha escluso la protezione sussidiaria ritenendo che non vi sia nella regione del Punjab un conflitto armato generalizzato; ed infine ha escluso la protezione umanitaria in quanto l’inverosimiglianza del racconto del ricorrente fa propendere per l’assenza di vulnerabilità.

A.N. ricorre con tre motivi.

Non v’è controricorso del Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

I motivi di ricorso sono comunque inammissibili per altre ragioni.

p..- Il primo motivo denuncia violazione della Convenzione di Ginevra e della L. 251 del 2007, artt. 2, 5, 6, 7.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe ritenuto poco credibile il racconto della sua fuga, e comunque avrebbe escluso la persecuzione nei suoi confronti, senza però fare il dovuto approfondimento istruttorio, gravante sul giudice e consistente nel dovere di collaborazione nei confronti di una parte così debole come lo straniero fuggito dal suo paese, su cui incombe un onere della prova attenuato.

In sostanza, la corte avrebbe violato la regola della cooperazione istruttoria e non avrebbe considerato come attenuato l’onere probatorio a carico del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

In via preliminare lo è in quanto omette di riferire il contenuto dell’interrogatorio del ricorrente in primo grado, di indicare che cosa si era dedotto con l’appello sull’esercizio del potere istruttorio da parte del primo giudice e che cosa si era chiesto di fare sotto tale profilo alla corte territoriale.

Inoltre, non coglie la ratio della decisione impugnata, che, quanto allo status di rifugiato, è nella impossibilità di ravvisare una vera e propria persecuzione in una vicenda che, secondo la corte, si risolve in un fatto privato, ossia nel timore di essere ucciso dai rapinatori denunciati.

La corte di merito dunque dà per presupposto che il racconto sia vero, ma non vi ravvisa una persecuzione tutelabile.

Questa ratio avrebbe potuto essere contestata dimostrando che le autorità pubbliche non tutelano chi denuncia un reato, ma non risulta affatto speso un argomento del genere.

p.-Il secondo motivo denuncia violazione della L. 251 del 2007, art. 14.

Ritiene il ricorrente che nella valutazione della situazione del Pakistan, e segnatamente quanto alla esistenza in quel paese di un conflitto armato, i giudici di merito hanno fatto ricorso ad una fonte, l’EASO del 2017, del tutto inattendibile, in quanto già ritenuta tale da associazioni straniere.

Il motivo è infondato.

A bene vedere le fonti citate, ossia il Consiglio Olandese dei Rifugiati, nonchè la Consulta per richiedenti Asilo, ritengono solo che ci sia stata una omissione nel rapporto del 2016, e comunque si tratta di critiche al Report dell’EASO che provengono da associazioni private, di parte, ossia le associazioni dei rifugiati.

Nè può ricavarsi inattendibilità dell’Easo dalla sua collaborazione con il sistema Frontex, ossia l’accordo di cooperazione tra Stati dell’Unione, per fronteggiare e gestire il flusso di migranti.

Un accordo del genere semmai manifesta attendibilità della COI in questione, se un organismo istituzionale Europeo se ne serve ufficialmente.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 288 del 1998, art. 2.

Secondo il ricorrente la corte non ha erroneamente compiuto la valutazione di vulnerabilità, ossia della sussistenza di seri motivi per concedere il permesso di soggiorno, avendo dato esclusivo rilievo alla inverosimiglianza del racconto, che ha utilizzato per togliere valore al dato costituito dalla integrazione in Italia.

Il motivo è inammissibile.

Il terzo motivo svolge considerazioni del tutto astratte in una situazione in cui il ricorrente non ha fatto constare che cosa aveva dedotto con l’appello ed anzi, dopo avere premesso che la corte ha espressamente ritenuto “che nessun elemento idoneo a profilare una specifica condizione di vulnerabilità dell’appellante è stato allegato”, si dimentica di confutare tale affermazione dando dimostrazione del contrario, sicchè le successive considerazioni risultano prive di pertinenza. La motivazione se pure possa presentarsi un poco incerta, non viene criticata idoneamente per la segnalata carenza. Parte ricorrente avrebbe dovuto comunque evidenziare che elementi erano stati offerti.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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