LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25528-2020 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BONA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LATINA – U.T.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1320/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 07/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
S.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1320 del 7.7.2020 del Tribunale di Latina, che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada per difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Latina, contro cui essa era stata proposta, rilevando che, essendo stata la violazione accertata dalla Polizia stradale, l’opposizione avrebbe dovuta essere avanzata nei confronti del Ministero dell’Interno e l’atto di appello notificato presso l’Avvocatura dello Stato;
la Prefettura di Latina non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5, e dell’art. 204 bis C.d.S., censura la statuizione di inammissibilità dell’opposizione perché rivolta nei confronti della locale Prefettura e non del Ministero dell’Interno;
il motivo è manifestamente fondato, atteso che l’art. 7, comma 5, citato, applicabile ratione temporis per essere stata l’infrazione accertata il *****, attribuisce espressamente, nei giudizi di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la legittimazione passiva al prefetto “quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato”;
il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 144 c.p.c., art. 350 c.p.c., comma 2, e art. 291 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato nulla la notifica dell’atto di appello perché eseguita presso la Prefettura e non presso l’Avvocatura dello Stato, ritenendo di non dover provvedere a disporre la rinnovazione della notifica in ragione della non corretta individuazione del soggetto passivo;
il motivo va dichiarato assorbito dall’accoglimento della prima censura, stante la ragione per cui il giudice a quo ha ritenuto di non disporre il rinnovo della notifica e fermo il principio espresso in sentenza in ordine alla necessità di notificare l’atto di appello alla Avvocatura dello Stato (Cass. n. 15263 del 2018);
in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021