LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23075/2016 promosso da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EDIL c.p. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.G. e C.S., elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Sisco 8, presso lo studio dell’avv. Isabella Nelli, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Giuseppe Ambrosini, in virtù di procure speciali in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 145/2016 della CTR delle Marche, depositata l’08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 145/2016, depositata l’08/03/2016, la CTR delle Marche, in accoglimento degli appelli nei procedimenti riuniti proposti dai contribuenti, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2008 e 2009.
Avverso la sentenza di appello, L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
In pendenza di giudizio i controricorrenti hanno depositato copia della domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, con allegati i relativi versamenti quietanzati.
L’Agenzia delle entrate ha successivamente depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, corredata di “comunicazione della regolarità della definizione della lite”, allegando l’avvenuto versamento delle somme dovute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, essendo stata presentata richiesta di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, come si evince dalla documentazione prodotta.
Non risulta il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2020 (D.L. cit., art. 6, comma 12).
l’Agenzia delle entrate ha, anzi, depositato istanza di estinzione del giudizio, deducendo la cessazione della materia del contendere, per intervenuto versamento di tutte le somme dovute ai fini della definizione agevolata della lite.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione del D.L. cit., art. 6, comma 13.
2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. cit., art. 6, comma 13).
3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, dell’art. 1, comma 1 quater.
P.Q.M.
la Corte:
dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021