LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14288/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
C.C.;
C.S.;
C.G.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 14, n. 6787/3/17 del 21 settembre 2017, depositata il 22 novembre 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato memoria.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la revisione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento di unità immobiliari di proprietà (con altri) del contribuente in Roma, contestato per a) vizio di motivazione, b) mancata comparazione con immobili similari, c) vetustà e non significativa consistenza di alcuni immobili oggetto dell’accertamento. Il ricorso era respinto in primo grado ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe in ragione della supposta formazione di un giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTP Roma Sez. 65 n. 8780 del 12 aprile 2016;
2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Mancata la costituzione dell’intimato C.C. e verificato che la sentenza impugnata risultava pronunciata nei confronti anche di C.S. e C.G., definiti entrambi come “appellanti”, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimi, eseguita con atto notificato il 6 dicembre 2019 e depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019, senza che nel frattempo gli intimati si siano costituiti. La causa era poi rinviata a nuovo ruolo perché fosse acquisito il fascicolo d’ufficio non avendo la parte ricorrente prodotto la sentenza CTP Roma di cui al precedente punto, della quale non è stato quindi possibile l’esame, senza tuttavia che nel fascicolo sia stata rinvenuta copia con il relativo attestato di passaggio in giudicato.
3. Tuttavia ciò non è di ostacolo alla valutazione del ricorso in quanto la suddetta sentenza è fondata sul difetto di motivazione dell’atto impositivo, punto sul quale con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, appellandosi al principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 21176 del 2016, secondo la quale il presupposto della revisione del classamento prevista dalla norma in questione “e’ il riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile alle quali deve essere invece attento un diverso tipo di atto di classamento, che trova in altre norme la propria giustificazione”.
4. Il suddetto motivo non è in realtà fondato in quanto il richiamato orientamento deve ritenersi superato – secondo una recentissima sentenza di questa Corte (Cass. n. 19990 del 2019 sulla base delle “successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la richiamata pronuncia n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1), non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, nello stesso tempo ha evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento””. Il Giudice delle leggi avrebbe “così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa”.
5. Alla luce di queste osservazioni della Corte costituzionale la citata recente sentenza di questa Corte ha quindi fissato il seguente principio di diritto al quale va qui prestata adesione: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”.
6. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con integrale compensazione delle spese della presente fase del giudizio in ragione della formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese della presente fase del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021