Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35188 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17725/2012 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Milizie 9, presso lo studio dell’avvocato Rimato Alessandro, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 555/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 25/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/09/2021 dal consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 555/39/11 del 13 aprile 2011, pubblicata il 25 maggio 2011, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, n. 117/04/2008, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente R.A. avverso l’avviso di accertamento, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, del maggior reddito di impresa di Euro 78.841,01 per l’anno 2002, in dipendenza della ripresa a tassazione della somma di Euro 61.195,00 pari al corrispondente importo di debiti insussistenti, iscritti a bilancio.

2. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto del 9 luglio 200, affidato a due motivi.

3. – Il contribuente intimato ha resistito mediante controricorso e con successiva memoria del 21 novembre 2018.

4. – Con ordinanza del 21 novembre 2018 questa Corte, in accoglimento della istanza del controricorrente ha sospeso il processo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, fino al 31 dicembre 2020.

CONSIDERATO

1. – Il processo, come esposto in narrativa, è stato sospeso per effetto della presentazione da parte del controricorrente dalla istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della superiore disposizione.

Orbene, in difetto della presentazione, entro il termine perentorio di sospensione del 31 dicembre 2020, di veruna istanza di trattazione del giudizio, l’inattività delle pari comporta l’effetto della estinzione del processo, a mente del cit. D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, primo periodo.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese dell’intero giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto dispone del cit. D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, ultimo periodo.

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n.m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 7 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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