LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9916 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente –
contro
s.p.a. BANCA IFIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato speciale a margine del controricorso, dall’avv. Mario Martelli, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Francesco Siacci, n. 38, presso lo studio dell’avv. Giorgia Passacantilli;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata in data 13 gennaio 2015, n. 44;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 settembre 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che la s.p.a. Fast Finance, successivamente fusa per incorporazione nella s.p.a. Banca Ifis, ha acquisito un credito iva dalla Transister servizi integrati s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa con scrittura privata autenticata, col patto che il credito sarebbe stato chiesto a rimborso con dichiarazione finale da presentare entro l’anno 2007;
– e in effetti, si legge in ricorso, il commissario liquidatore ha presentato il modello VR/2009 relativa alla richiesta di rimborso dell’iva relativa all’anno 2008 per cessazione di attività; dopo di che la cessionaria ha notificato l’atto di cessione all’Agenzia delle entrate, al fine di ottenere al rimborso;
– alla notificazione ha fatto seguito una nota con la quale l’Agenzia ha rappresentato alla società di ritenere inefficace nei propri confronti l’atto di cessione, perché relativo a un credito iva non risultante dalla dichiarazione;
– la cessionaria ha impugnato la nota ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Genova e quella regionale della Liguria ha respinto il successivo appello proposto dal fisco, ritenendo pacifico che alla ricorrente spetti il rimborso del credito iva, perché puntualmente evidenziato dal cedente nelle sue dichiarazioni, e non contestato dal fisco;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che articola in tre motivi, cui la cessionaria risponde con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– infondato è il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia reitera l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta in primo grado e riproposta in appello, perché, sostiene, la società ha impugnato un atto, ossia la nota indicata in narrativa, estraneo al novero degli atti contemplati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;
– la nota difatti si traduce, come correttamente ha affermato il giudice d’appello, nel diniego di rimborso del credito alla società cessionaria, sia pure per ragioni inerenti alla cessione, e quindi radica la giurisdizione tributaria (sull’estensione della quale, in relazione appunto ai rimborsi, si veda Cass., sez. un., n. 12150/21);
– il motivo va quindi respinto;
– infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70, e del D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4-ter, come convertito, perché, argomenta, possono essere oggetto di cessione soltanto i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale, laddove la cessione di un credito tributario futuro, come quello in esame, ha rilevanza solo civilistica e solo tra le parti;
– al riguardo, questa Corte (Cass. n. 13027/15; n. 27278/19) ha già avuto occasione di considerare che le dichiarazioni fiscali, enfatizzate dall’Agenzia, non sono atti negoziali o dispositivi e, soprattutto, non costituiscono il titolo giuridico dell’obbligazione tributaria, di pagamento o di rimborso, ma sono esternazioni di scienza e di giudizio. Dunque, ai fini della cessione di un credito iva, non rileva tanto che esso sia esposto in una dichiarazione annuale già presentata, quanto l’esistenza di uno specifico rapporto giuridico fiscale, riconducibile alla posizione di soggetto d’imposta della cedente, rientrando il relativo credito fiscale, futuro o semplicemente sperato, nella normale dinamica contrattuale su oggetto determinabile in esito alle normali procedure tributarie;
– in particolare, la cessione del credito iva, vantato dal commissario liquidatore ma non ancora esposto in dichiarazione, non può che seguire le ordinarie regole del c.c. (artt. 1260,1264,1348), a parte l’osservanza delle peculiari disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nel caso in esame puntualmente seguite, come è d’altronde pacifico tra le parti;
– dunque, una volta osservati gli adempimenti formali richiesti dalle regole di contabilità generale dello Stato, la cessione di credito “futuro” produce nei confronti del fisco i medesimi effetti previsti dalla normativa civilistica, ossia l’efficacia obbligatoria di detta cessione, senza che possa essere considerata causa ostativa all’efficacia dell’atto di cessione il fatto che il credito (quantificabile) non sia ancora stato chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento dell’atto di cessione, dato che tale circostanza comporta soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti della cessione al momento in cui il credito viene a cristallizzarsi definitivamente secondo le norme tributarie (sulla medesima falsariga, Cass., sez. un., n. 2608/21);
– in questo contesto, quanto ai profili rilevanti in fatto nel caso in esame, per un verso il giudice d’appello accerta che il credito iva è stato “puntualmente dal primo creditore evidenziato nelle sue dichiarazioni”, mentre l’Amministrazione finanziaria non eccepisce sulla debenza del credito”; per altro verso è pacifico che sia stato presentato il modello VR, il quale risponde alla funzione di sollecitare l’attività di verifica del fisco in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l’avvio del relativo procedimento di esecuzione (Cass. n. 17151/18);
– ne deriva, quindi, il rigetto del motivo;
inammissibile e’, infine, il terzo motivo di ricorso, col quale si deduce l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che, invece, è adeguatamente argomentata, come riportato in narrativa; né rileva che il giudice d’appello abbia mutuato le considerazioni di quello di primo grado, considerato che nel caso in esame le ha vagliate e fatte proprie;
il ricorso va in definitiva respinto, ma l’evoluzione della giurisprudenza, consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso, comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021