Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35194 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29139-2019 proposto da:

D.B.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2586/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

CONSIDERATO

che:

Il Tribunale di Foggia, in sede di opposizione ad ATP, accertava la sussistenza in capo a D.B.L. del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex L. n. 118 del 1971, e condannava l’Inps al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.000,00;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.B.L. sulla base di unico motivo;

resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, della L. n. 794 del 1942, del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, e della L. 7 novembre 1957, n. 1051, nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, poiché la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata è inferiore ai minimi previsti dal citato D.M. e non risulta espresso alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità di alcuni compensi previsti da detto D.M. in relazione alle singole fasi processuali;

deve premettersi che, ai fini dell’individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell’art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015);

applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuate tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta (ex multis Cass. 2018 n. 4747); i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit.);

con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede una riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase (Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019);

avuto riguardo all’importo come delineato, balza evidente che la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali, nonostante che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice possa non rispettare i limiti minimi e massimi delle tariffe purché ne dia apposita motivazione (cfr. in tal senso Cass. n. 11601/18);

pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata nei sensi sopra esposti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore distrattario;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa nei sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro, 3.162,00, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, somma da cui detrarre l’importo già versato. Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 900,00 per compensi Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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