LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 784-2018 proposto da:
B.G., D.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AUGUSTO LORENZINI, 23, presso lo studio dell’avvocato SARA ROMANI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO MAZZELLA;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4659/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 22/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che:
D.M.G. e B.G. ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 4659/2017 che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva ritenuto fondati i motivi di ricorso dei due contribuenti riguardo all’avviso di accertamento n. *****, relativo alla variazione del classamento del negozio dei contribuenti, sito in *****, proposto dagli interessati con procedura DOCFA, ma modificato dall’Agenzia con l’attribuzione di una diversa e più onerosa categoria e classe.
La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo corrette sia la motivazione contratta dell’avviso di classamento sia la procedura attuata, a fronte di elementi catastali proposti dai contribuenti palesemente inadeguati a rappresentare la realtà della fattispecie, perché desunti dal confronto con unità immobiliari non coerenti con la posizione dell’immobile in oggetto ed essendo emersi dalla documentazione prodotta dai contribuenti, elementi di valutazione delle caratteristiche dell’immobile giudicate rilevanti ai fini della valutazione di merito.
L’intimata ha contro dedotto.
Il P.M. ha depositato requisitoria.
CONSIDERATO
che:
I contribuenti articolano due motivi di ricorso:
Con il primo motivo lamentano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto-quali la L. n. 212 del 2000, art. 7, ed il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale n. *****, desunto dalla giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di riclassamento, ha affermato il principio della necessità di una adeguata motivazione che non si limiti alla mera indicazione dei dati catastali e che, avuto riguardo alla peculiare procedura condivisa, sia più descrittiva dei meri dati oggettivi se la discrasia tra la proposta del contribuente e l’accertamento non derivi solo dalla valutazione tecnica del valore economico del bene classato.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali la L. n. 212 del 2000, art. 7, ed il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale in questione, perché, illegittimamente, le deduzioni dell’Ufficio in ordine alle caratteristiche dell’unità immobiliare in esame sono esplicitate solo in grado di appello, con evidente violazione del diritto di difesa dei ricorrenti.
I motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente attesa l’evidente connessione argomentativa, non sono fondati.
Nella procedura DOCFA – che si distingue dalla procedura di riclassamento ai sensi dell’art. 1, comma 335 citato, ove l’Ufficio ha un obbligo di motivazione più rigoroso, essendo necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità con precedenti valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, (Cass. n. 19990/2019), l’obbligo di motivazione è assolto facendo riferimento agli stessi dati proposti dal contribuente, anche diversamente valutati, trattandosi di una procedura precipuamente collaborativa (Cass. n. 21505/2010). E’ stato, a tal proposito, affermato da questa Corte che nella procedura DOCFA l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dai contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica, riguardante il valore economico dei beni (Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 12777/2018).
Proprio tale ultimo inciso della regola giurisprudenziale di legittimità sembrerebbe avere rilievo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, nel caso in esame.
La CTR, infatti, ha ribaltato il giudizio dato dal primo Giudice sulla adeguatezza della motivazione del provvedimento, affermando che la valutazione data dall’Ufficio trova fondamento perché “l’amministrazione, nel redigere la stima dell’unità…, ha tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute dalla stessa per la determinazione del suo potenziale reddituale…. La classe proposta dai ricorrenti era del tutto inadatta, in quanto le unità portate a confronto dai ricorrenti non erano idonee (ad illustrare la realtà dei fatti) perché l’immobile de qua è posizionato su una delle strade più importanti del Comune di *****, come risulta dalla documentazione prodotta”.
A tenore del giudizio della CTR, tuttavia, non emerge che la documentazione, che è alla base del predetto giudizio, sia stata prodotta solo dall’Ufficio e sia stata prodotta solo nella fase di appello, che viceversa emergono circostanze tali indurre a ritenere che buona parte della documentazione proviene proprio dai ricorrenti. Di contro il motivo di censura elaborato dai contribuenti non è stato accompagnato da adeguata produzione documentale, anche ai fini del loro inserimento in ricorso, per rispetto del principio di autosufficienza dello stesso.
Ne consegue che la tardiva produzione integrativa dell’avviso, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è causa di illegittimità del provvedimento per lesione del diritto di difesa del contribuente cfr. n. 11623/17; n. 21066/17; n. 29402/17; n. 2382/18) è rimasta indimostrata e pertanto il motivo di ricorso non può essere accolto..
Da quanto precede consegue che il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2700,00 ciascuno, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza pubblica, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021