LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7790/2015 proposto da:
Comune Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Polibio 15, presso lo studio dell’avvocato Lepore Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Canuti Chiara, Pacini Debora, Rogai Gianna, Sansoni Andrea;
– ricorrente –
contro
Igp Decaux Spa, elettivamente domiciliato in Roma, Via F.
Confalonieri, 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi Luigi che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lorigiola Fulvio, Moschetti Francesco;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1666/2014 della COMM. TRIB. REG., TOSCANA, depositata il 11/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha chiesto l’estinzione del giudizio.
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. L’associazione delle aziende pubblicitarie impugnava dinanzi al TAR la deliberazione consiliare di approvazione 20/38 del regolamento ed istitutiva del canone sugli impianti pubblicitari e la successiva delibera comunale; il giudice amministrativo respingeva il ricorso con sentenza confermata dal Cd.S..
Successivamente, con delib. comunale 25 febbraio 2002, n. 83/8, il Consiglio comunale apportava alcune modifiche al regolamento comunale sul piano pubblicitario. Nel frattempo era intervenuta la L. n. 448 del 2001, che aveva stabilito dei limiti alle tariffe da applicare.
L’associazione delle aziende pubblicitarie italiane impugnava anche le delib. della Giunta comunale nn. 99 del 2002 e 290 del 2001, nonché la n. 20 del 2001. Anche in questo caso, il Tar respinse il relativo ricorso.
La società IGP Decaux opponeva il diniego di rimborso delle somme versate per le imposte pubblicitarie, sul rilievo del mancato adeguamento delle tariffe comunali, per l’importo di Euro 105.048,10. La CTP di Firenze dichiarava con sentenza l’inammissibilità del ricorso in quanto era divenuto definitivo l’atto impositivo, decisione riformata in sede di gravame proposto dalla contribuente, sul presupposto che l’ente avrebbe dovuto adeguare le tariffe a seguito del D.L. n. 7 del 2005, art. 7 octies, fin dall’esercizio del 2005, potendole adeguare successivamente a detta data solo in base all’indice ISTAT.
Inoltre, affermava che i bollettini prepagati notificati dal Comune non presentavano i requisiti di un avviso di liquidazione e ad esso non potevano essere equiparati come aveva asserito la CTP.
Avverso la sentenza n. 1888/2014 della CTR della Toscana depositata l’11.09.2014, l’ente comunale ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi.
L’ente contribuente si è difeso con controricorso.
La pubblica udienza del 6/10/2021 si teneva in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO In data cinque ottobre 2018, il Sindaco p.t. del Comune di Firenze ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione per intervenuta transazione della lite con la controparte.
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019). Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Cass.,sez. 5, n. 10198 de12018; n. 21694/2021, in motiv.).
Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; n. 12743/2016).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021