Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3520 del 11/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29976/2019 proposto da:

I.Z., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. ANTONINO NOVELLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Viste le conclusioni del PM.

FATTI DI CAUSA

I.Z. è cittadino *****.

Ha raccontato di essere fuggito dal Pakistan per evitare la rappresaglia degli autori di un omicidio, cui aveva assistito mentre effettuava lavori sull’impianto di illuminazione della sua cittadina. Egli, avendo riconosciuto uno degli autori dell’eccidio, lo ha denunciato alla polizia, subendo minacce di morte da parte del gruppo *****. E’ dunque fuggito dal suo paese.

Giunto in Italia ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o comunque di quella umanitaria.

La Commissione territoriale ha rigettato le richieste, ritenendo trattarsi di una vicenda di natura privata, comunque poco credibile.

Avverso tale decisione I. ha proposto ricorso all’autorità giudiziaria che però lo ha rigettato, con le medesime motivazioni.

In particolare, la corte di appello ha ribadito l’assenza di elementi per poter ritenere il ricorrente vittima di una persecuzione, avendo egli narrato una vicenda di carattere privato, esulante da quelle riferibili alla normativa sui rifugiati; ha escluso la protezione sussidiaria ritenendo che non vi sia nella regione del Punjab un conflitto armato generalizzato; ed infine ha escluso la protezione umanitaria in quanto l’inverosimiglianza del racconto del ricorrente fa propendere per l’assenza di vulnerabilità.

I. con tre motivi.

Non v’è controricorso del Ministero.

Il PM ha chiesto l’accoglimento del primo motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo denuncia violazione della Convenzione di Ginevra e della L. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 6, 7.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe ritenuto poco credibile il racconto della sua fuga e comunque avrebbe escluso la persecuzione nei suoi confronti, senza però fare il dovuto approfondimento istruttorio, che impone il dovere di collaborazione nei confronti di una parte così debole come lo straniero fuggito dal suo paese, su cui incombe un onere della prova attenuato.

Il motivo è inammissibile.

Intanto la censura non si dimostra specifica. Il ricorrente descrive la regola, ossia l’obbligo del giudice di cooperazione istruttoria, ed il correlativo onere della prova attenuato in capo al ricorrente, ma non dice in concreto in che direzione avrebbe dovuto esercitarsi tale obbligo, a colmare quali lacune, ed in quali termini, del racconto del ricorrente. In sostanza, è in astratto detto che il giudice deve soccorrere il ricorrente che non sia oggettivamente in grado di provare ciò che dice, ma non è detto in concreto come, nel caso presente, l’integrazione istruttoria avrebbe dovuto svolgersi. Inoltre, il ricorrente non riferisce alcunchè sulla devoluzione della questione al giudice di appello, ossia se davanti a quel giudice è stata posta la questione della carenza istruttoria in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, con la conseguenza che il motivo di ricorso è, alla fine, una censura della decisione del Tribunale, piuttosto che di quella di secondo grado.

p.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Ritiene il ricorrente che nella valutazione della situazione del Pakistan e segnatamente della esistenza in quel paese di un conflitto armato giudici di merito hanno fatto ricorso ad una fonte, l’EASO del 2017, del tutto inattendibile, in quanto già ritenuta tale da associazioni straniere.

Aggiunge il ricorrente che la valutazione di pericolosità non va effettuata rispetto alla regione di origine, ma all’intero territorio nazionale, non essendo scontato che il rimpatrio debba avvenire nella limitata area di provenienza anzichè in un’altra della medesima nazione.

Il motivo è inammissibile, perchè si omette di individuare che cosa si era devoluto al giudice di appello: comunque sarebbe stato infondato.

Quanto alla area oggetto di valutazione va ribadito che in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE di non escludere dalla protezione il richiedente straniero, quando il rischio di persecuzione o di danno grave sia limitato a determinate regioni o aree del Paese di origine e appaia ragionevolmente possibile il trasferimento in altre regioni o aree sicure, sicchè per valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre avere riguardo alla zona del Paese in cui il richiedente potrebbe effettivamente fare ritorno, avuto riguardo alla sua origine o ai suoi riferimenti familiari e sociali (Cass. 8230/2020). Con la conseguenza che l’accertamento della corte di merito è rispettoso di questa regola.

Ciò detto, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 13858/2018; Cass. 9090/2019).

Il ricorrente richiama, per contro, testimonianze di attacchi terroristici, o di scontri limitati, che non corrispondono ad un conflitto armato generalizzato rilevante ai nostri fini; conflitto invece escluso dalle fonti citate dalla corte di merito.

terzo motivo denuncia violazione della L. n. 288 del 1998, art. 2.

Secondo il ricorrente la corte non ha erroneamente compiuto la valutazione di vulnerabilità, ossia la sussistenza di seri motivi per concedere il permesso di soggiorno, avendo dato esclusivo rilievo alla inverosimiglianza del racconto, che ha utilizzato per togliere valore al dato costituito dalla integrazione in Italia.

Il motivo è inammissibile.

Lo è per assoluta genericità (Cass. n. 4741 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017): non dice come e su che cosa era stato proposto appello e si ignora la motivazione della sentenza, che ha anche rilevato che il rapporto di lavoro dedotto era cessato e dunque era irrilevante ai fini della integrazione in Italia. Non vi sono censure specifiche quindi alla motivazione della decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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