LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23228-2020 proposto da:
SABIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA, 98, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MAZZEI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO DI LORETO;
– ricorrente –
contro
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUDOVICO GUARINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 130/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
la s.r.l. Sabia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 130 del 27.1.2020 della Corte di appello di L’Aquila, che aveva rigettato il suo appello e, in accoglimento dell’appello incidentale del ***** di *****, in *****, aveva accertato che le aree immediatamente circostanti il fabbricato condominiale destinate all’accesso allo stesso e ai locali terranei per la larghezza coincidente con la proiezione a terra della larghezza del bovindo erano di proprietà del condominio; il ***** ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso denunzia ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5", censurando la sentenza per manifesta illogicità della motivazione, per non avere preso in considerazione le deduzioni ed eccezioni sollevate dall’appellante ed avere omesso di valutare le risultanze istruttorie decisive, da cui emergeva che l’area in contestazione non era mai stata alienata al condominio ma era rimasta in proprietà dei danti causa della esponente;
il mezzo appare inammissibile per l’assoluta genericità delle censure in esso formulate, che investono la sola statuizione finale della sentenza senza tradursi in specifiche critiche avverso le argomentazioni e ragioni addotte dal giudicante a sostegno della conclusione accolta, che nemmeno vengono precisate, e senza indicare le risultanze istruttorie che sarebbero state colpevolmente trascurate, ponendo così questa Corte, quale giudice di legittimità, nella impossibilità di apprezzarne il contenuto e l’effettiva rilevanza;
le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021