Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35224 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7305/2015 R.G. proposto da:

Realco1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Aulicino Ferrari e dall’Avv. Giancarlo Caparroti, con domicilio eletto in Roma, via Silvio Pellico, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Francesca Crimi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4832/36/2014, depositata il 22 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da Realcol srl avverso la sentenza n. 239/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2007.

La CTR osservava in particolare che, trattandosi di deducibilità di perdite su crediti (Euro 1.245.000), in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, mancando l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la perdita doveva essere dimostrata mediante la prova di avere esperito tutti i rimedi giuridicamente consentiti per ottenere il soddisfacimento del credito, la quale nel caso di specie non era stata adeguatamente offerta dalla società contribuente; che comunque derivando il credito de quo da una cessione pro soluto, l’inesigibilità del credito andava dimostrata al momento della cessione insieme alla convenienza della cessione stessa, sì da determinare con “certezza e precisione” la sussistenza della perdita e quindi la sua deducibilità.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, u.p., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, degli artt. 2709 e 2710 c.c., poiché la CTR non ha ritenuto di valorizzare l’efficacia probatoria delle sue scritture contabili al fine di ritenere provata con “certezza e precisione” la perdita su credito oggetto della ripresa fiscale e quindi la sua deducibilità.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, poiché la CTR ha negato la deducibilità della perdita oggetto della ripresa fiscale in quanto non sussistenti elementi “certi e precisi” al riguardo.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

Va ribadito che:

– “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015);

– “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).

Detto che la CTR lombarda ha correttamente interpretato ed applicato la disposizione del D.P.R. n. 917 del 1986 evocata, secondo il principio di diritto che “In tema di imposta sui redditi di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3 (ora art. 101, comma 5), ai fini della deducibilità delle perdite su crediti non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente deve dimostrare gli elementi “certi e precisi” che danno luogo a dette perdite, che devono ritenersi esistenti quando il debitore non paghi volontariamente e i crediti non possano essere soddisfatti coattivamente” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 24012 del 03/10/2018, Rv. 651266 – 01), va poi rilevato che ha poi accertato in fatto che le prove documentali prodotte in giudizio dalla società contribuente non assolvevano adeguatamente l’onere probatorio sì come configurato in tale arresto giurisprudenziale.

E’ perciò chiaro che le due censure in esame si pongono in contrasto con la configurazione del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella sostanza configurando una critica di merito a detto accertamento, che non è sotto tale profilo sindacabile, se non nei -ristretti – limiti del vizio di motivazione, peraltro nemmeno dedotto.

Quanto specificamente alla prima censura va in ogni caso ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass., n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 – 01).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’agenzia fiscale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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