Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35228 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11188/2014 R.G. proposto da:

F.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Teramo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento, n. 55, presso lo studio dell’avv. Nicola Di Pierro;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonché:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, n. 263/27/13, pronunciata il 15.7.2013 e depositata il 30.10.2013 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 263/27/2013, depositata il 30.10.2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, rigettava l’appello proposto da F.S., avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Messina aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto aveva determinato un maggior reddito di Euro 109.157,00 e conseguentemente intimato il pagamento della somma di Euro 38.922,00 a titolo di maggiore IRPEF, oltre ad Euro 884,00 a titolo di addizionale regionale ed Euro 196,00 a titolo di addizionale comunale e irrogato sanzioni pari ad Euro 38.922,00.

2. Avverso tale sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

4. Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha depositato una memoria insistendo nell’accoglimento delle proprie richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso per cassazione, proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con atto notificato dopo l’1.1.2001 è inammissibile poiché “in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto” (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3118 del 14/02/2006 Rv. 587609 – 01 e successive conformi; da ultimo Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1462 del 23/01/2020 Rv. 656711 -01). Peraltro la inammissibilità è nella specie priva di conseguenze poiché è stato chiamato in giudizio anche il soggetto legittimato e cioè l’Agenzia delle Entrate.

2. Con il primo articolato motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, art. 39 comma 2, lett. d-bis e art. 41, violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 111 Cost., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contraddittoria e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, erronea valutazione delle prove.

2.1. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del medesimo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3. Lamenta in particolare il ricorrente che – a seguito di invito dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Barcellona P.G., a fornire a mezzo di apposito questionario (mod. 55) chiarimenti in merito alle manifestazioni di ricchezza e di capacità contributiva inerenti al periodo d’imposta 2003, desumibili in particolare dall’acquisto di due terreni non edificabili, di un fabbricato e di alcune azioni; con avvertimento che in caso di mancata restituzione del questionario stesso, l’Ufficio avrebbe proceduto, oltre all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste, all’accertamento induttivo del reddito, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, – a causa delle inesattezze e degli aspetti contrastanti, contenuti nel citato questionario (mod. 55), nel quale si faceva peraltro riferimento ad un acquisto effettuato nel 2006 (anziché nel 2003), era rimasto fuorviato dalla richiesta di giustificazioni in merito alla capacità di spesa manifestata, e al contempo dalla richiesta di elementi finalizzati alla determinazione del reddito di impresa, tanto da essere indotto a non presentarsi in Ufficio per fornire i chiarimenti richiesti. Emergeva infatti un insanabile contrasto tra la premessa contenuta in quel questionario, costituita dalla richiesta formulata dall’Ufficio di fornire eventuali giustificazioni in merito alla capacità di spesa manifestata, riferita alla stipula degli atti di compravendita indicati nel questionario in parola, da cui poteva desumersi un’attività di controllo rivolta all’accertamento sintetico del reddito complessivo e le avvertenze, di tutt’altro genere, contenute nel medesimo questionario, dalle quali sembrava chiaramente evincersi, invece, che il controllo fosse rivolto all’accertamento del reddito d’impresa.

3.1. Le doglianze del ricorrente, suscettibili di esame congiunto per evidente connessione appaiono fondate, dovendosi disattendere la tesi difensiva dell’Ufficio, secondo cui la mancata risposta al questionario comporta di per sé la inutilizzabilità dei documenti a discarico esibiti in giudizio dal contribuente.

3.2. Ed invero, secondo un principio già espresso da questa Corte, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine è tuttavia necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare – come si evince dallo Statuto del contribuente, artt. 6 e 10 – l’azione dell’Ufficio (Cass., sez. V, n. 22126 del 27/9/2013; sez. VI, n. 27069 del 27/12/2016).

3.3. Il meccanismo preclusivo, per la grave conseguenza dell’inutilizzabilità amministrativa e processuale di dati e documenti tardivamente prodotti, comporta che non sia soltanto la parte privata a dover collaborare, dovendo anche quella pubblica adeguare la propria condotta a quel canone di lealtà, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, che è codificato nel caso in esame dall’obbligo di avvertimento riguardo alle conseguenze dell’inottemperanza, fissato dal nucleo normativo dell’art. 32 cit. (Corte Cost. n. 453/2013). Si tratta del medesimo principio di lealtà, poi sfociato nel Statuto del contribuente, artt. 6 e 10 (“i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, ivi compreso l’obbligo dell’amministrazione… “di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione”), che sono idonei a fornire un decisivo indicatore ermeneutico.

3.4. Dalla sentenza impugnata, non risulta viceversa in alcun modo che vi sia stato alcun avvertimento al contribuente e nulla sul punto emerge dal contenuto del ricorso per cassazione (che, dunque, difetta dei requisiti di autonoma e adeguata specificità tipici dell’impugnazione di legittimità). Spetta tuttavia al fisco che, oppone la preclusione di cui all’art. 32 cit., allegare e dimostrare che si è realizzata in pieno la sequenza procedimentale avviata col questionario; in mancanza, non può invocare la sanzione dell’inutilizzabilità amministrativa e processuale della documentazione esibita dal contribuente solo nel corso del giudizio.

3.5. Invero, in base ai principi costituzionali contenuti negli artt. 24 e 53, la preclusione scatta solo per i documenti specificamente richiesti dal fisco (Cass. Sez. V, n. 16548, 22/06/2018), sempre che sia fissato un congruo termine al contribuente e questo sia contestualmente e dettagliatamente avvisato delle conseguenze pregiudizievoli in caso di inottemperanza (cfr. Sez. V, n. 22126, del 27/9/2013). A tal fine la prova della compiuta realizzazione della suddetta sequenza procedimentale incombe sull’Amministrazione (ult.cit.), ma nel caso in esame questa nulla precisa nel controricorso.

3.6. Dalle difese del contribuente emerge che la richiesta del fisco era stata tutt’altro che puntuale, talché le difese documentali del medesimo andavano esaminate e poi valutate dal giudice di appello con riferimento alla dettagliata ricostruzione economica riportata in ricorso, avuto riguardo ad autosufficienti richiami localizzati nell’incarto processuale.

3.7. Limitandosi ad evidenziare che il questionario era rimasto senza alcuna risposta da parte del contribuente la C.T.R. non ha fatto corretto uso di tale principio.

4. Conseguentemente, non essendosi la C.T.R. conformata alla normativa evocata dal contribuente, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze. Accoglie il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, Sezione di Messina, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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