LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13720-2020 proposto da:
D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato PALLESCHI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PALAZZO ANTONIO STEFANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****;
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 388/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta di cui appresso: “ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui rileva, può riassumersi nei termini seguenti;
– la Corte d’appello di Lecce rigettò, con il provvedimento di cui in epigrafe, l’opposizione proposta da D.R. avverso la pronuncia di rigetto emessa dal Consigliere designato di quella Corte dell’istanza di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento esecutivo civile, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, nel quale la predetta aveva rivestito il ruolo di debitrice esecutata, avendo osservato che l’opponente non aveva assolto all’onere di dimostrare di avere subito un danno dal protrarsi irragionevole del processo esecutivo intentato ai suoi danni, dovendosi, anzi, precisare che la protrazione della causa l’aveva avvantaggiata, in quanto i creditori (dopo che la medesima si era costituita nel giudizio di divisione, innestato dalla procedura esecutiva, il 15/4/2014), nelle more dichiarati falliti, avevano rinunciato agli atti del giudizio, perciò dichiarato estinto; né la ricorrente poteva dolersi del mancato guadagno per non aver potuto locare gli immobili nella pendenza del giudizio d’esecuzione, poiché gli eventuali canoni sarebbero andati a vantaggio dei creditori procedenti, estendendosi ad essi l’effetto del pignoramento;
– la D. ricorre avverso la decisione della Corte leccese sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, mentre il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;
– con le prime due doglianze, tra loro osmotiche, la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, art. 111 Cost., art. 6, CEDU, artt. 153, e 164-291 c.p.c., della , L. n. 89 del 2001, art. 2, comma quinquies, sexies e septies, nonché, ancora una volta dell’art. 6, CEDU, nonché, infine, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo, in sintesi, che la Corte locale non aveva tenuto conto di plurime decisive circostanze: a) nel rispetto delle norme processuali del tempo il Giudice dell’esecuzione aveva assegnato termine (90 giorni) per l’instaurazione da parte del più diligente della causa di divisione dell’immobile, di cui era comproprietario soggetto non debitore; poiché l’instaurazione era avvenuta a termine scaduto, come denunziato dalla D. con l’atto di costituzione del 2014 in quel giudizio, ne era derivata nullità e “la mancata pronuncia sul punto”, aveva violato l’indicazione normativa, che impone di tener conto, al fine del giudizio di equo indennizzo, del comportamento delle parti e del giudice; b) il giudizio di divisione era stato definito con pronuncia d’inammissibilità delle domande di condanna proposte dalla D., perché estranee a quella causa; la sentenza in parola era stata appellata dalla D. e l’appello era ancora pendente per il regolamento delle spese, anche ex art. 96, c.p.c.; il passaggio in giudicato della sentenza d’appello di cui detto costituiva, prosegue la ricorrente, “presupposto necessario del sospeso giudizio di esecuzione immobiliare”, riassunto dalla esponente il 7/1/2020, “al fine della cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole in suo danno e conseguente estinzione della procedurd’, or poiché non v’era stata condanna ai danni della ricorrente o dimostrato vantaggio di costei, era da escludere che la stessa non avesse patito pregiudizio dalla eccessiva durata del processo;
– il complesso censuratorio sopra ripreso non supera il vaglio d’ammissibilità, in quanto:
a) questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel processo di esecuzione il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta di regola effetti negativi per l’irragionevole durata del processo, preordinato, invece, all’esclusivo interesse del creditore; ne consegue che, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, egli ha l’onere di allegare un suo specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l’esistenza, nel rispetto degli ordinari oneri probatori gravanti sulla parte attrice;
b) a voler concedere, per comodità espositiva, che il Giudice non abbia rilevato una pretesa nullità insanabile, peraltro rilevata, seguendo l’assunto impugnatorio, dalla ricorrente, solo nel 2014 (la procedura esecutiva risale al 1984), la critica non contrasta la ratio decidendi, che ha fatto applicazione del superiore principio di diritto;
c) né può dirsi che alla ricorrente non si applichi il principio di diritto in parola, poiché non soccombente, o perché non è rimasto provato di aver ricavato un effettivo vantaggio dalla durata del processo; in senso contrario deve osservarsi che la predetta ha espressamente accettato la rinunzia agli atti dei creditori procedenti, così da procurare l’estinzione del giudizio esecutivo e, per altro verso, inverte il superiore principio di diritto, per cui deve riaffermarsi che non è il giudice della “Pinto” a dover dimostrare la mancanza di un effettivo vantaggio, ma, al contrario, è l’esecutato a dover provare di aver patito uno specifico danno;
– il terzo motivo, con il quale la D. prospetta violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma quinquies, sexies e septies, artt. 111 e 117 Cost., art. 6, CEDU, 1, Primo Protocollo CEDU, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la medesima, la quale aveva tenuto condotta processuale attiva e fattiva, a cagione del protrarsi del pignoramento, aveva perso l’utile sfruttamento degli immobili, a fronte di un inferiore credito del creditore procedente, Finanziaria Jonica s.r.l., è manifestamente infondato, ove si consideri che la rinuncia alla procedura esecutiva è stata accettata dalla D. e che, in difetto di una tale rinuncia l’ipotesi che il ricavato dalla congetturata locazione, che, come correttamente evidenzia la Corte di Lecce, sarebbe stata attinta dall’estensione automatica del pignoramento, alla fine avrebbe superato il debito, non è in questa sede in alcun modo scrutinabile”;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che non v’e’ luogo a regolamento delle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto difese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021