LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37200-2019 proposto da:
CALCIO CATANIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI NOVELLA 22, presso lo studio dell’avvocato GITTO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.P., rappresentato e difeso dagli avvocati MUSUMECI SALVATORE e IOFRIDA VINCENZO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
L.M.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2014/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 2014 del 18 settembre 2019 ha rigettato l’appello proposto dal Catania Calcio S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 140/2019, che, in accoglimento della domanda di T.P., aveva condannato il Catania Calcio al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 50.000,00, quale compenso per l’attività professionale svolta in favore della convenuta per la stagione calcistica 2007-2008, rigettando la domanda avanzata anche nei confronti di L.M.P..
In motivazione, dopo aver dato atto dell’inammissibilità dell’appello proposto anche dal L.M., essendo lo stesso risultato vittorioso in primo grado, i giudici di appello ritenevano che fosse stata effettivamente fornita la prova dell’esistenza di un accordo tra la società sportiva ed il T. per effetto del quale il secondo avrebbe svolto le mansioni di osteopata per un corrispettivo, da fine febbraio 2008 al termine della stagione calcistica, di Euro 50.000,00.
Deponevano in tal senso sia le dichiarazioni rese dal L.M., amministratore delegato della società, in sede di interrogatorio formale (nelle quali si confermava il richiamo del T. a svolgere le mansioni ricoperte in passato, dopo un temporaneo allontanamento), sia quelle del teste S. che aveva dettagliatamente riferito dell’accordo intervenuto tra il L.M. ed il T. e del corrispettivo pattuito.
Alla deposizione dello S. condivisibilmente il Tribunale aveva dato credito, atteso che anche gli altri testi escussi avevano riferito della partecipazione dell’attore all’attività della squadra calcistica, con una presenza che sebbene non costante, era correlata alle necessità imposte dall’intervento dell’attore quale osteopata e posturologo.
Nessuno degli altri testi aveva saputo riferire circa i termini precisi dell’accordo intercorso tra le parti, ma avevano confermato la sua partecipazione ai ritiri ed alle gare, anche in alcune trasferte ed a spese della società.
Il riconoscimento della somma di soli Euro 50.000,00 a fronte della maggiore richiesta dell’attore non costituiva un vizio di ultra petizione, né poteva avere credito la richiesta della società di ridurre il compenso in relazione all’effettiva attività svolta, atteso che alla base dell’accordo vi era una predeterminazione forfettaria del corrispettivo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Catania Calcio S.p.A. sulla base di un motivo.
T.P. resiste con controricorso.
L.M.P. non ha svolto difese in questa fase.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. nonché l’omesso esame di un fato decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si deduce che la Corte d’Appello ha ravvisto l’esistenza di un accordo tra le parti fondandosi sulla deposizione del teste S. che è invece inattendibile.
La decisione è quindi frutto di un’erronea valutazione delle prove testimoniali nonché della dichiarazione resa dal l.M. in sede di interrogatorio forale.
Le deposizioni degli altri testi avrebbero invece, ove correttamente considerate, portato ad una ben diversa decisione, essendo risultato escluso che lo stesso avesse curato la preparazione atletica della squadra.
In tal modo è stata data tutela ad un diritto diverso da quello azionato in giudizio, essendo altresì erroneo il riconoscimento dell’intera somma di Euro 50.000,00 per un’attività svolta solo a far data dal mese di febbraio 2008, essendo la detta cifra invece riferita all’intera stagione sportiva.
Il motivo è inammissibile.
Va in primo luogo rilevata l’inammissibilità della denunzia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e ciò, oltre che in ragione del fatto che non risulta specificamente indicato il fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina da parte del giudice di appello (risolvendosi la censura in una complessiva richiesta di rivalutazione del merito), anche perché alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis la previsione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., che in caso di cd. doppia conforme, preclude la deducibilità del vizio di cui al n. 5 della norma indicata.
Quanto alla denuncia di violazione di legge, la medesima si sostanzia inammissibilmente nella deduzione di un’erronea applicazione della norma fondata però su di una ricostruzione della vicenda difforme da quella cui è pervenuta la Corte distrettuale, adempiendo al compito suo proprio di procedere alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione in fatto della vicenda.
I giudici di appello, oltre a considerare il tenore delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale, nelle quali si riconosceva la circostanza che il T. fosse stato richiamato a svolgere le mansioni di osteopata in favore della squadra, e senza un impegno quotidiano (come invece sostenuto nel motivo), hanno ritenuto particolarmente attendibile il teste S. che avrebbe personalmente assistito al raggiungimento dell’accordo tra la società ed il T. e per un corrispettivo che lungi dall’essere riferito anche al periodo anteriore al febbraio 2008, mirava a compensare l’attività che l’attore sarebbe stato chiamato a prestare a far data dal febbraio 2008 sino al termine della stagione calcistica (addirittura con la previsione di un bonus in caso di permanenza della squadra nella categoria nella quale militava).
Il motivo di ricorso solo in apparenza denuncia una violazione di legge, ma mira a conseguire una diversa ricostruzione in fatto delle vicende contrattuali, in difformità da quanto operato dal giudice di merito, facendo riferimento a parti di deposizioni testimoniali (e ciò in maniera inammissibile, essendo specificamente richiesto a pena di inammissibilità del ricorso, la integrale trascrizione del tenore delle deposizioni testimoniali di cui si assume omessa o erronea la valutazione), che viceversa la Corte distrettuale ha preso in esame non reputandole decisive, ed insistendo sulla circostanza della mancata partecipazione dell’attore all’attività di preparazione atletica della squadra, attività che, secondo quanto riferito dal teste S., cui invece la sentenza impugnata ha dato credito, esulava da quelle per le quali era stato concluso l’accordo del febbraio 2008.
Del pari inammissibile è la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendo escludersi che i giudici di merito si siano pronunciati su di una domanda diversa da quella proposta dall’attore, quale puntualmente riportata in sentenza nella parte dedicata allo svolgimento del processo, senza che parte ricorrente si periti di riportare quello che a suo dire sarebbe il diverso contenuto della domanda di cui all’atto di citazione, anche in tal caso in violazione del principio di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, operante anche nel caso in cui si deduca un error in procedendo (Cass. S.U. n. 8077/2012).
L’inammissibilità del motivo di ricorso rende poi evidente che nemmeno possa essere censurata la regolamentazione delle spese di lite, operata in sentenza in conformità del principio di soccombenza.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a disporre quanto alla parte rimasta intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021