Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35247 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21166-2017 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di CHIETI – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2017 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. ORILIA LORENZO.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 L’avvocato A.F. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 27.1.2017 del Tribunale di Chieti che, respingendo il suo appello, aveva confermato l’ordinanza di convalida del Giudice di Pace in un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di Euro 182,00 per violazione di un divieto di sosta in materia di circolazione stradale.

La Prefettura di Chieti non ha svolto difese.

Il consigliere relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso e il ricorrente ha depositato una memoria.

Respinta con ordinanza di questa Corte n. 7541/2019 l’istanza di ricusazione del relatore avanzata dal ricorrente con la citata memoria, il ricorso è stato nuovamente avviato all’adunanza camerale per la definizione.

2 Lamenta il ricorrente plurime violazioni di norme (pagg. 12 e ss), vizi di omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione e nullità delle decisioni opposte (pagg. 17 e ss) e “ripropone in cassazione l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione …. ” (pag. 31).

Il ricorso va dichiarato inammissibile, conformemente alla proposta, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c..

La parte ha ritenuto, infatti, di poter assolvere all’onere di offrire l’esposizione sommaria dei fatti della causa e dei motivi di ricorso (art. 366 c.p.c.) proponendo un fitto testo circa 30 pagine redatto con formattazione a spazi ridottissimi (circa 50 righi per pagina) mediante un alluvionale richiamo di norme, atti processuali e documenti, con cui in sostanza pretende di riversare in sede di legittimità l’intero contenuto dei gradi di merito del presente giudizio, peraltro senza neppure seguire un ordine logico o sistematico, ma passando continuamente da una questione all’altra e rendendo in tal modo praticamente impossibile alla Corte l’inquadramento delle doglianze.

Tale confusa tecnica redazionale non è assolutamente compatibile con i principi che definiscono le modalità di introduzione del giudizio di legittimità elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base del disposto dell’art. 366 c.p.c.: come, infatti, evidenziato dalle Sezioni Unite, il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore, che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula una rappresentazione funzionale a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo (cfr. S.U. ord. n. 19255/10); cosicché il ricorrente risulta onerato di operare una sintesi specificamente finalizzata alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata (cfr. sent. n. 5698/12; Sez. 5 -, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020 sul dovere di chiarezza espositiva).

E’ stato ripetutamente affermato che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (v. Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016 Rv. 641554;. Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014 Rv. 631985; Sez. L, Sentenza n. 13348 del 2014; Sez. 5 -, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019 Rv. 653337).

E’ stato altresì affermato (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 2018) che il difensore chiamato a redigere il ricorso per cassazione che, per legge, dev’essere un professionista munito di quella particolare specializzazione attestata dalla sua iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione – deve procedere ad elaborare autonomamente “una sintesi della vicenda fattuale e processuale”, selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.) in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, che le consenta di cogliere agevolmente il significato delle censure, la loro ammissibilità e la loro pertinenza rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

L’esposizione sommaria dei fatti della causa, per essere funzionale alla comprensione dei motivi, dev’essere “sintetica”, come si evince dal richiamo al suo carattere “sommario”, già preteso dal codificatore del 1940.

La “sintesi” degli atti processuali costituisce oggi un vero e proprio “valore”, che va assumendo importanza crescente nell’ordinamento italiano. Basti pensare a quanto previsto dal codice del processo amministrativo, art. 3, n. 2 (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), con riferimento all’obbligo di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; basti pensare al ruolo sempre maggiore assegnato – con riguardo ai provvedimenti del giudice – all’ordinanza decisoria, motivata in modo “succinto” e “conciso” (art. 134 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), rispetto alla sentenza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 2018 cit).

Sulla scorta si citati principi – che il Collegio intende oggi ribadire il ricorso dell’ A. non è assolutamente idoneo a censurare la sentenza del Tribunale di Chieti che, invece, ha ritenuto correttamente adottato il provvedimento di convalida dell’ordinanza ingiunzione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, lett. b, sulla base del rilievo che alle 10,30 (ora di chiusura del verbale di causa) era stata accertata l’ingiustificata assenza dell’opponente all’udienza (fissata per le ore 9,00) e che non sussistevano le condizioni ostative indicate nella parte finale della disposizione normativa (illegittimità del provvedimento risultante dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero omesso deposito dei documenti da parte dell’autorità che ha emesso l’ordinanza), dovendosi considerare come mera richiesta non accolta l’istanza di riapertura del verbale formulata dall’opponente dopo la chiusura dello stesso.

La mancanza di controricorso esonera la Corte dal provvedere sulle spese.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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