Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35252 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25286-2020 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato POLINARI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO M.T.G. E L.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37/A, presso lo studio dell’avvocato CANINI ANTONIO, che la rappresenta e difende;

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

contro

M.M.L., MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’

CULTURALI *****, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE *****, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3805/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Relatore Dott. ORILIA LORENZO.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Nella causa promossa da R.G. contro l’Agenzia del Demanio, la Fondazione Ecclesiastica Istituto M.T.G. e L.G. e gli altri soggetti ed enti in epigrafe indicati, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 28.7.2020, decidendo sul gravame proposto dal R. – per quanto ancora interessa in questa sede – ha confermato il rigetto della domanda da lui proposta per conseguire l’accertamento del diritto di proprietà per avvenuta usucapione su un immobile sito in ***** identificato al NECEU al foglio *****, particelle ***** e *****.

Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha confermato la natura demaniale dell’immobile, rilevando altresì un giudicato esterno.

Ricorre per cassazione il R. con due motivi a cui resistono l’Agenzia del Demanio e la Fondazione Ecclesiastica Istituto M.T.G. e G.L., mentre le altre parti sono rimaste intimate.

Il consigliere relatore ha proposto l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.

Il ricorso è stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione.

2.1 Col primo motivo di ricorso, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.p.c. muovendo alcune critiche al primo giudice e rimproverando al giudice del gravame di non avere rinnovato la consulenza tecnica di ufficio senza neppure motivare il rigetto della relativa istanza. Rileva inoltre il ricorrente che ulteriori prove erano state articolate nella memoria istruttoria di prime cure e ritiene la sentenza priva di motivazione logico-giuridica sulla mancata ammissione dei mezzi di prova.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che – come precisa lo stesso ricorrente a pag. 6 l’oggetto del giudizio è limitato alraccertamento dell’usucapione dell’immobile”, osserva il Collegio che per giurisprudenza costante di questa Corte (tra le tante, v. Sez. L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014 Rv. 630084; Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 Rv. 598504; Sez. L, Sentenza n. 5637 del 15/03/2006 Rv. 587584), con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado: si rivela quindi inammissibile la critica al giudice di prime cure per non avere posto uno specifico quesito al CTU circa l’accertamento della demanialità del bene (v. pagg. 6 e 7 del ricorso), in disparte il rilievo che l’accertamento della demanialità costituisce un giudizio riservato al giudice e non al consulente tecnico.

Il motivo si rivela inoltre inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) laddove fa riferimento a “mezzi di prova” e “documenti” richiesti senza ulteriori specificazioni, non essendo certo sufficiente il mero rinvio a memorie istruttorie (pagg. 6 e ss).

Esso è altresì inammissibile laddove censura l’esercizio delle prerogative del giudice di merito, come la scelta di rinnovare o meno le operazioni di consulenza tecnica di ufficio su cui la Corte territoriale si è comunque espressa in senso negativo esplicitandone le ragioni (cfr. pag. 5 ove la richiesta viene definita “del tutto generica e meramente esplorativa”).

Il problema si sposta allora sulla sufficienza della motivazione adottata al riguardo, ma il relativo vizio non è più neppure denunziabile in sede di legittimità (cfr. art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5 nella versione attualmente in vigore ed applicabile alla fattispecie in esame).

2.2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 324 c.p.c. ritenendo illegittima “la giustificazione adotta dalla Corte d’Appello circa il passaggio in giudicato di altra sentenza tra le stesse parti con altro oggetto”, dolendosi del mancato accertamento sulla demanialità mediante un accertamento sulla titolarità del bene.

Anche tale motivo è inammissibile perché nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato (Sez. 2 -, Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 Rv. 658895; Sez. L, Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 Rv. 647532; Sez. 2 -, Sentenza n. 15737 del 23/06/2017 Rv. 644674).

Nel caso in esame i pochissimi righi dedicati al motivo omettono qualunque richiamo, neppure per le parti di rilievo, all’altra sentenza che la Corte d’Appello avrebbe valorizzato attribuendole forza di giudicato esterno.

Infine – e tale rilievo tronca definitivamente il discorso – nella sentenza impugnata a pag. 5 è utilizzata dai giudici di merito una ulteriore ratio decidendi, del tutto autonoma, in grado di sostenere la decisione e non impugnata: quella con cui si richiama l’appartenenza dei beni di interesse storico, artistico o archeologico al patrimonio indisponibile dello Stato.

Ebbene, secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, né contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020 Rv. 658567; Sez. 3 -, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 Rv. 653585).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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