Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35253 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10817-2019 proposto da:

K.M., domiciliata in ROMA, PIZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STOCCO GIGLIOLA VALENTI;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 146, presso lo studio dell’avvocato ABBADESSA DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DONGILI MASSIMILIANO, DE BORTOLI NICOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 805/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 K.M. convenne dinanzi al Tribunale di Rovigo la società “Casa di cura Madonna della salute” s.r.l., C.F. ed M.E., esponendo che:

-) in seguito ad un sinistro stradale, si era procurata lesioni personali (frattura del gomito);

-) che per curare tali lesioni si era rivolta alla clinica gestita dalla società convenuta;

-) che il personale di tale clinica, ed in particolare i dottori C.F. ed M.E., non si erano avveduti dell’esistenza della frattura; questa di conseguenza pote’ essere curata solo tardivamente, e guarì con postumi più gravi rispetto a quelli che sarebbero residuati in caso di tempestiva cura.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Con sentenza 8 settembre 2015 n. 651 il Tribunale di Rovigo rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza 5 marzo 2019 n. 805 rigettò il gravame.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da K.M..

Ha resistito con controricorso la casa di cura Madonna della salute.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile a causa della mancanza di una valida procura alle liti.

La procura è stata infatti conferita su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si legge: “delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase grado anche di esecuzione ed opposizione, l’avvocato S.G.V. del foro di Venezia conferendole ogni e più ampia facoltà come per legge”.

Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie si parla unicamente di “presente procedimento”); dall’altro la procura contiene previsioni (come l’attribuzione della facoltà di assistere il ricorrente “nella fase di opposizione ed esecuzione”) incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

2. In ogni caso il Collegio ritiene doveroso rilevare, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile.

Il ricorso oggi in esame infatti esordisce affermando che la sentenza impugnata sarebbe erronea per “errata e insufficiente applicazione degli artt. 183,184 e 202 c.p.c., per non avere ammesso e valutato correttamente i mezzi di prova richiesta da parte attrice”.

Il ricorso, tuttavia, non spiega quali fossero i mezzi di prova che si assumono richiesti e non ammessi; non espone quali furono i motivi di appello; non espone quali furono le motivazioni con cui la Corte d’appello rigettò il gravame.

Il ricorso va dunque dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, a causa della totale mancanza sia di una compiuta esposizione dei fatti di causa, sia di una compiuta illustrazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

3. Ritiene il collegio che la proposizione di un ricorso così distante dal contenuto minimo essenziale d’un ricorso per cassazione giustifichi la comminatoria d’ufficio d’una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

L’odierna ricorrente (ovvero il suo difensore, ma tale distinzione è irrilevante per i fini di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, infatti, nel proprio ricorso non ha tenuto conto né della chiara lettera dell’art. 366 c.p.c., n. 3 (“il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità (…), l’esposione sommaria dei fatti della causa”) e n. 6 ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità (..), la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti (…) sui quali il ricorso si fondà); né della enorme mole di precedenti giurisprudenziali di questa Corte concernenti l’interpretazione di tali norme, secondo cui l’onere di “indicare in modo specifico” gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda va assolto:

a) trascrivendone il contenuto oppure riassumendolo in modo esaustivo;

(b) indicando in quale fase processuale quegli atti e questi documenti siano stati prodotti;

(c) indicando a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex permultif, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Nessuno di questi oneri, nel caso di specie, è stato assolto dal ricorso oggi in esame.

3.1. Ad avviso del Collegio proporre un ricorso per cassazione privo dei requisiti minimi essenziali richiesti dalla legge costituisce di per sé indice della mala fede o della colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.

Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che un professionista del diritto non poteva non avvedersi dell’evidente vizio c.d. di “contenuto forma” del ricorso oggi in esame. Da ciò deriva che delle due l’una: o la ricorrente – e per essa il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’inammissibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di proporre una domanda inammissibile; ovvero non se ne è avveduta, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperata con quella exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

3.2. Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, la ricorrente deve essere condannata d’ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di Euro 2.500, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Margita Karalovà alla rifusione in favore di Casa di cura Madonna della Salute s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna K.M. al pagamento in favore di Casa di cura Madonna della Salute s.r.l., ex art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 2.500, oltre interessi come in motivazione;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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