Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35256 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4706-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S., M.A., M.E., M.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1332/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro D.S., M.A., M.E. e M.I., quali eredi di M.M., impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana che, confermando la pronunzia di primo grado, aveva rigettato l’appello dell’ufficio, ritenendo illegittimo il diniego di rimborso delle ritenute Irpef operate sulle competenze versate dal fondo previdenziale complementare al contribuente, già dipendente della Banca commerciale italiana senza la detrazione dall’imponibile del 4 % dei contributi versati fino al 31.12.1994 solo formalmente dai lavoratori ma in realtà del datore di lavoro.

La CTR ha ritenuto che fino al 31.1.1995 i contributi obbligatori versati dal dipendente della ex Comit all’INPS erano stati rimborsati dalla banca, mentre i contributi versati al fondo pensione interno dei dipendenti erano a carico del lavoratore, essendosi poi la situazione invertita a partire dall’anno 1995. Aggiungeva che sulla base della risoluzione dell’Agenzia n. 324/E la parte di contribuzione annua detassabile non poteva superare la soglia del 4 %, dovendo l’eccedenza essere compresa nella base imponibile. Precisava, ancora, che la detassazione parziale dell’indennità di buonuscita maturata sino al 31.1.2.2000 era indipendente rispetto al fatto che la contribuzione a carico del dipendente eccedesse o meno la soglia del 4 %.

Le parti intimate non si sono costituite.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, non contenendo la pronunzia in esame alcun elemento di valutazione in ordine all’effettivo sostenimento dei contributi, per effetto del c.d. incrocio contributivo (c.d. chassé croisé) per il periodo anteriore all’anno 1994 da parte dei lavoratori.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 17 TUIR, comma 2 e art. 48, comma 2, lett. a), non avendo la CTR considerato che la detassazione reclamata dal contribuente non poteva riguardare le somme versate dal lavoratore a titolo di contributi a fondi pensione su base volontaria e non in base ad una precisa disposizione di legge.

Il primo motivo è infondato.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la motivazione è solo “apparente” e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., S.U. n. 8053/2014).

Orbene, la sentenza impugnata risponde al c.d. minimo costituzionale di motivazione, avendo giustificato l’accoglimento della domanda del contribuente al fatto che i contributi versati al fondo pensione fino al 31.12.1994 fossero stati corrisposti dal lavoratore. Tanto esclude di potere ritenere la pronunzia impugnata dal vizio di motivazione apparente.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. n. 11156 del 7/5/2010; Cass. n. 23030 del 29/10/2014; Cass. n. 124 del 4/1/2018, Cass.n. 12151/2019). La Commissione regionale, riconoscendo il diritto al rimborso con riferimento ai contributi corrisposti dal lavoratore, non si è attenuta agli indicati principi.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo la sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

Le spese relative ai gradi del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo allo svolgimento del processo, mentre le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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