LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23471-2020 proposto da:
K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHAEL PICHLER;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LUCCA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 556/2020 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 19/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
K.K. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 556 del 19.6.2020 del Tribunale di Lucca, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione dell’Ufficio territoriale del Governo di Lucca che gli aveva irrogato la sanzione amministrativa per violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46-ter, per avere effettuato un trasporto internazionale di merci (20 motociclette) prive dei documenti di accompagnamento;
la Prefettura – UTG di Lucca non ha svolto attività difensiva;
il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
la decisione impugnata ha rigettato l’opposizione sulla base della affermazione che il trasporto oggetto di causa non potesse considerarsi effettuato per conto proprio, per la mancata ricorrenza di una delle condizioni richieste dalla L. n. 298 del 1974, art. 31, a tal fine, rilevando che lo stesso era stato eseguito nell’esercizio di una attività commerciale allo scopo di porre in noleggio i motocicli e quindi di conseguirne il corrispettivo e che mancava la prova del fatto che il noleggio stesso fosse un’attività semplicemente complementare ed accessoria rispetto alla attività principale dell’opponente, escludendo altresì, in ragione di tale ultima circostanza, l’applicabilità del Reg. CE n. 1072 del 2009, art. 1, comma 5, lett. D), in materia di esonero di autorizzazione; l’unico motivo di ricorso denunzia omessa e/o falsa applicazione della Convenzione sul trasporto internazionale di merci, art. 1, della L. n. 298 del 1974, art. 31, del Reg. CE n. 1072 del 2009, art. 1 e art. 5, lett. d), della L. sul trasporto merce della Repubblica dell’Austria, artt. 10 e 17, e dell’art. 179 C.d.S., commi 2 e 29, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto il trasporto delle merci effettuato a scopo commerciale ed a titolo oneroso, escludendone la natura di trasporto privato effettuato per conto proprio;
il motivo appare inammissibile atteso che il ricorrente ha limitato le proprie censure al mero richiamo al contenuto delle disposizioni normative indicate, senza formulare specifiche critiche idonee a rappresentare in maniera chiara e puntuale la presenza nel provvedimento impugnato di errori di diritto in grado di inficiarne l’effettiva ratio decidendi;
nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021