Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35264 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6159-2021 proposto da:

GECOP GENERALE COSTRUZIONI PROGETTAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IGNAZIO GUIDI 46, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GIOVANNIELLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

3 D.L. SRL SCAVI E TRASPORTI;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. R.G. 75236/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI, che conclude per l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza proposta da Ge.co.p. Generale Costruzioni e Progettazioni spa, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica alla trattazione della controversia indicata in epigrafe, con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio.

RILEVATO

che:

– la Ge.co.p Generale Costruzioni e Progettazioni s.p.a. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma la società 3 D.L. s.r.l. Scavi e Trasporti per chiedere l’accertamento negativo dell’infondatezza della pretesa economica della convenuta;

– la società 3 D.L. s.r.l. Scavi e Trasporti eccepì l’incompetenza del Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 18,19,20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c.;

– il Tribunale di Roma accolse l’eccezione di incompetenza territoriale e dichiarò la competenza del Tribunale di Velletri;

– ha proposto regolamento di competenza la Ge.co.p Generale Costruzioni e Progettazioni s.p.a. sulla base di un unico motivo;

– la Ge.co.p Generale Costruzioni e Progettazioni s.p.a. ha resistito con controricorso;

– il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mistri Corrado, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 1182 c.c., e dell’art. 20 c.p.c., perché, trattandosi di azione di accertamento negativo del credito, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto valutare, ai fini della competenza, il luogo in cui è sorta l’obbligazione, avente natura di obbligazione pecuniaria;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

– il ricorrente contesta la decisione del Tribunale facendo generico riferimento alla vicenda contrattuale, a massime giurisprudenziali in materia di liquidità del credito nelle obbligazioni pecuniarie, senza porla in relazione con gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda;

– il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., salvo che l’art. 47 c.p.c., non disponga diversamente, sicché ai sensi del detto art. 366 c.p.c., n. 6), la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti (Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, n. 22682; Cass. Civ., n. 16134 del 2015);

– il difetto di specificità non è sanato dalla produzione – peraltro tardiva – del fascicolo di parte prodotto innanzi al Tribunale in quanto manca qualunque indicazione, anche sintetica, degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, tale da consentire la loro localizzazione;

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale di Velletri e va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e dispone la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Velletri nei termini di legge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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