Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35265 del 18/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21655-2020 proposto da:

UNIONEFFE SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI, 15, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MARTINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO SIBILLA;

– ricorrenti –

contro

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, V.NICOLA MARCHESE 10, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASTORE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIETRO PAOLO CAMPAGNA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI di TARANTO, depositata il 23/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. G.N. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Taranto sul ricorso della società Unioneffe aveva ingiunto alla opponente di pagare Euro 68.514,58 a titolo di corrispettivo della fornitura di servizi e merci effettuata dalla società ricorrente nei suoi confronti.

2. Il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione.

3. G.N. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. In particolare, per quello che in questa sede rileva, l’appellante lamentava l’erronea interpretazione e applicazione da parte del Tribunale della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società cooperativa opposta secondo la quale: qualunque controversia sorga tra i soci della società in dipendenza dell’attività sociale è deferita al giudizio di un collegio arbitrale. Nel caso di specie l’oggetto della controversia derivava dall’attività sociale svolta dalla cooperativa e consisteva nella somministrazione di merce, pertanto, la causa rientrava nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria.

4. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l’impugnazione. In particolare, il giudice del gravame evidenziava che dallo statuto societario prodotto in copia risultava, all’art. 4, che l’oggetto sociale della società appellata era costituito dall’acquisto per conto dei soci di medicinali e di prodotti oggetto dell’attività dei soci medesimi, dall’approvvigionamento dei fornitori e dalla distribuzione dei prodotti alle farmacie dirette o gestite dai soci. Pertanto, doveva ritenersi che la controversia rientrasse tra quelle previste dallo statuto, art. 4, avendo la causa ad oggetto il pagamento di forniture di merce e servizi eseguite dalla cooperativa alla socia, quale titolare di farmacia. L’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 319-ter c.p.c., doveva essere accolta, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado. All’accoglimento dell’eccezione conseguiva la revoca del decreto ingiuntivo.

5. La società Unioneffe ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

6. G.N. ha resistito con memoria.

7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordine di prosecuzione del giudizio.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo del regolamento di competenza è così rubricato: erronea qualificazione della domanda azionata con il procedimento monitorio.

La società ricorrente, premesso che la competenza si determina secondo la prospettazione fornita dall’attore nella domanda, senza che rilevi l’eccezione del convenuto, evidenzia che l’oggetto della causa è relativo alla somministrazione di merce che, pur derivando dall’attività sociale svolta dalla cooperativa, è estranea al novero delle controversie contemplate dalla suddetta clausola compromissoria da identificarsi in quelle attinenti strettamente alla causa sociale. In altri termini, nel caso di specie sarebbe in contestazione la causa propria della somministrazione o del mandato, se cioè la merce di cui al ricorso monitorio sia stata consegnata dalla società mandataria al socio mandante e, quindi, se la prima abbia diritto al pagamento del prezzo. La società ricorrente richiama un’altra sentenza del Tribunale di Taranto che ha deciso nello stesso senso un’analoga eccezione di incompetenza sollevata da altro socio farmacista, ordinanza confermata dalla Corte di Cassazione che ha escluso la competenza del Tribunale delle imprese.

A parere della società ricorrente, pertanto, vi sarebbe un’errata qualificazione del petitum e della causa petendi. In tal senso si richiama la giurisprudenza di questa corte in tema di clausole compromissorie inserite negli statuti delle società cooperative edilizie. La regolamentazione del rapporto di scambio per sua natura sarebbe da ricercare nella specifica fonte contrattuale e nei principi propri del contratto sinallagmatico di compravendita, dovendosi aver riguardo alla disciplina societaria solo se essa sia stata in quel contratto espressamente o implicitamente richiamata. Secondo la ricorrente, anche le Sezioni Unite hanno escluso, con specifico riferimento alla materia societaria, che tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto possa derogarsi alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso di controversie relative ai contratti collegati al contratto principale cui accede la clausola compromissoria senza che la stessa sia in alcun modo richiamata. La clausola compromissoria deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie inerenti il rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale, ove lo stesso non rappresenti un mero presupposto storico sul quale si innesta il diritto rivendicato.

Il Tribunale di Taranto, dunque, avrebbe errato nell’individuazione dell’oggetto sociale della società ricorrente che non sarebbe costituito dall’acquisto per conto dei soci di medicinali e di prodotti oggetto dell’attività dei soci medesimi dare, dall’approvvigionamento dei fornitori e dalla distribuzione di prodotti alle farmacie dirette e gestite dai soci. Inoltre, avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che, avendo la causa ad oggetto il pagamento di forniture di merce e servizi, la controversia doveva intendersi come sorta in dipendenza dell’attività sociale.

2. Il secondo motivo del regolamento di competenza è così rubricato: errata qualificazione di petitum e causa petendi. Competenza del giudice ordinario. Inapplicabilità della clausola statutaria compromissoria.

La ricorrente richiama nuovamente alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in particolare in materia di società cooperative edilizie, allorché si è affermato che la regolamentazione del rapporto di scambio per la sua natura è da ricercare nella specifica fonte contrattuale e nei principi propri del contratto, dovendosi aver riguardo alla disciplina societaria solo se essa sia stata in quel contratto espressamente o implicitamente richiamata. La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione, quindi, delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico.

3. I due motivi di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.

Il Procuratore generale ha concluso nel senso della fondatezza del motivo di ricorso. Egli – così come la società ricorrente – richiama un caso analogo deciso da questa Corte in occasione del quale si è affermata la competenza del Tribunale ordinario invece che del Tribunale delle imprese non potendo la causa relativa alla singola fornitura farsi rientrare tra quelle aventi ad oggetto il rapporto societario. In tale occasione si è affermato che: “per rapporto societario deve intendersi solo il rapporto base al quale la società è impegnata a fornire medicinali e tutto ciò che concerne la relativa regolamentazione e, dunque, eventuali deliberazioni che dettino tale disciplina o la modifichino, potendosi in tal caso parlarsi di controversia su un rapporto societario, in quanto la deliberazione regola lo svolgimento dell’attività sociale nei confronti del socio. La controversia sul pagamento delle forniture non è invece tale concretandosi in una lite sulla dell’inadempimento di contratti di compravendita” (Sez. 3 n. 8656 del 2020).

Il collegio ritiene che non si debba seguire l’orientamento citato, in quanto la fattispecie allora esaminata riguardava la diversa ipotesi del rapporto tra la competenza del Tribunale delle Imprese e quella del Tribunale ordinario. Il precedente, dunque, aveva ad oggetto l’esistenza (o meno) di un rapporto societario tale da attrarre la competenza per materia del Tribunale delle imprese, ai sensi del D.L. n. 1 del 2012, art. 2, convertito nella L. n. 27 del 2012.

Nel caso in esame, invece, il collegio è chiamato ad interpretare la clausola prevista dallo statuto della Società cooperativa, art. 41, secondo il quale: “qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga tra i soci o i soci della società, l’organo amministrativo dell’organo di liquidazione o tra detti organi o membri di tali organi o tra alcuni di tali soggetti organi, in dipendenza dell’attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso, e deferita al giudizio di un collegio arbitrale….”.

La Corte d’Appello di Lecce, nella sentenza impugnata, ha evidenziato che oggetto sociale della Società cooperativa Unioneffe, ai sensi dello statuto, art. 4, è l’acquisto per conto dei soci di medicinali e dei prodotti che sono oggetto dell’attività dei soci, l’approvvigionamento dei fornitori e la distribuzione dei prodotti alle farmacie dirette o gestite dai soci. Pertanto, trattandosi di approvvigionamento delle merci da terzi fornitori per conto dei soci, titolari o gestori di farmacia e di distribuzione della merce ai soci farmacisti, la controversia deve ritenersi sorta tra la socia e la società in dipendenza dell’attività sociale. In tal caso, infatti, il rapporto associativo non costituisce un mero presupposto di fatto del contratto di fornitura, ma trova fondamento nel contratto consortile che lo prevede.

Ritiene il collegio che la scelta interpretativa operata dalla Corte d’Appello sia coerente con i principi generali di interpretazione del contratto. La portata della convenzione arbitrale, infatti, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e in coerenza con la disposizione di cui all’art. 808-quater c.p.c., secondo cui: “Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.

Non merita, pertanto, censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la controversia in esame sia riconducibile all’ambito applicativo della clausola compromissoria. Quest’ultima, giova ripetersi, non si limita a devolvere agli arbitri la cognizione delle controversie “relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci”, ma estende l’ambito di applicazione a “qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga tra i soci o i soci della società, l’organo amministrativo dell’organo di liquidazione o tra detti organi o membri di tali organi o tra alcuni di tali soggetti organi, in dipendenza dell’attività sociale…”.

Lo stesso Procuratore Generale evidenzia come sia pacifico che la G.N. fosse socia della Unioneffe e che l’oggetto sociale prevedesse l’acquisto da parte di quest’ultima di medicinali – evidentemente a prezzi più vantaggiosi – da fornire poi ai soci. Sicché, ai fini dell’applicabilità della citata clausola compromissoria, la Corte d’Appello, ha correttamente ritenuto che il contratto di fornitura in oggetto sia connesso con l’attività sociale.

4. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione.

Rigetta il ricorso per regolamento di competenza e condanna la Società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 più 200 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472