LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18091-2020 proposto da:
L.D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO FIORINI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di TAGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso PAOLO BORFIGA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 290/2020 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata il 17/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.
RILEVATO
che:
L.D.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 290 del 17. 6. 2020 del Tribunale di Imperia, che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione n. U4759 registro 8478/2018 che le irrogava una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 145 C.d.S., commi 1 e 10, commessa dal figlio M.C. alla guida di uno scooter di sua proprietà;
il comune di Taggia ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo di ricorso, che denunzia nullità del procedimento per violazione da parte del Tribunale del “principio secondo cui l’appello costituisce una revisio prioris istantiae”, è inammissibile per genericità, limitandosi la ricorrente ad affermare che il giudice a quo avrebbe dovuto riformare la decisione di primo grado in quanto individuava erroneamente la parte tenuta all’onere della prova, omettendo di illustrare le ragioni in forza delle quali il giudice di appello avrebbe dovuto adottare una soluzione diversa; il secondo motivo, denunzia errata e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per avere il Tribunale liquidato le spese di giudizio di appello nell’importo di Euro 1.620,00, superiore di molto al valore medio previsto dallo scaglione di riferimento (pari a Euro 440,00 attesa la mancanza della fase istruttoria), è fondato, tenuto conto dell’orientamento di questa Corte secondo cui i valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, pur essendo derogabili, impongono al giudice, in caso di scostamento apprezzabile dal minimo e dal massimo, una apposita motivazione (Cass. n. 10343 del 2020; Cass. n. 30286 del 2017), che nella specie risulta omessa; che pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo e, sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito, con condanna di L.D.S. alla rifusione delle spese del grado di appello liquidate in Euro 440,00, oltre accessori di legge e spese generali;
le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna L.D.S. alla rifusione delle spese del grado di appello liquidate in Euro 440,00, oltre accessori di legge e spese generali;
condanna il comune controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021