LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23946/2020 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S.
SPIRITO, 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ISENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO GAMBO;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI RAVENNA, COMUNE DI RAVENNA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1263/2019 TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 12/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.
RILEVATO
che:
A.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1268 del Tribunale di Ravenna, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione all’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto gli aveva revocato, ai sensi dell’art. 120 C.d.S., la patente di guida in quanto sottoposto a misura di prevenzione;
la Prefettura-UTG di Ravenna non ha svolto attività difensiva;
il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con un unico motivo il ricorrente, denunziando violazione dell’art. 120 C.d.S., comma 2, deduce che la suddetta disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 6.5.2020, di cui invoca l’applicazione, rappresentando di avere fin dal ricorso introduttivo e poi con l’atto di appello denunziato l’illegittimità di tale norma e del conseguente provvedimento impugnato per essere stato emesso in modo automatico, in quanto atto vincolato conseguente all’applicazione della misura di prevenzione, senza alcuna valutazione in ordine alla sua ritenuta pericolosità sociale;
il motivo appare fondato alla luce della sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 120 C.d.S., comma 2, “nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159";
il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, sussistendo le condizioni per poter decidere la causa nel merito, l’opposizione è accolta e per l’effetto annullato il provvedimento del Prefetto di Ravenna n. 1374/2018/Area III/Patenti del 22. 6. 2018;
la circostanza che l’accoglimento della domanda trovi ragione nella sopravvenuta e recente sentenza della Corte costituzionale integra giusto motivo per la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla il provvedimento del Prefetto di Ravenna n. 1374/2018/Area III/Patenti del 22. 6. 2018.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021