LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24534-2020 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO, con procura special in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UTG di *****; in persona e Prefetto p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappres. e difende;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 184/2020 del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il 29/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
che:
G.E. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza del giudice di pace emessa il 28.7.2020, che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il provvedimento d’espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Udine il *****, rilevando che: l’istante era entrato in Italia l'***** dalla frontiera di ***** e il ***** gli era stato notificato provvedimento d’irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale che la Commissione territoriale aveva rigettato con ordinanza dell’1.7.15, impugnata innanzi al Tribunale di Roma; tale ultimo ricorso è stato respinto con provvedimento del *****; il Questore aveva dichiarato irricevibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico.
G.E. formula un unico motivo di ricorso.
Non si è costituita la Prefettura.
RITENUTO
che:
L’unico motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c., riguardo al mancato esame e all’omessa decisione sulle eccezioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e g), all’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sulla disapplicazione del provvedimento d’espulsione. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che il Tribunale non abbia esaminato la situazione socio-politica della Nigeria, che avrebbe legittimato la revoca dell’ordine d’espulsione.
Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente ha fondato la sua critica esclusivamente sui presupposti legittimanti la protezione sussidiaria, per la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato sul territorio della Nigeria, paese di sua provenienza, lamentando che il giudice di pace non avrebbe esaminato tale doglianza.
Va osservato che il provvedimento impugnato ha confermato il provvedimento d’espulsione emesso dal Questore sulla base dell’irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, considerato il rigetto della domanda di protezione internazionale presentata dallo stesso ricorrente.
Il motivo è dunque diretto esclusivamente al riesame dei fatti già esaminati in precedenti provvedimenti che hanno negato la protezione internazionale, da ritenere ormai definitivi.
Ne’ il ricorrente ha allegato diversi profili di critica del provvedimento impugnato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma l-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021